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Nuovi crediti d’imposta e quadro G: i chiarimenti delle Entrate

di Marco Bomben | 4 Luglio 2023
Nuovi crediti d’imposta e quadro G: i chiarimenti delle Entrate

Il quadro G del modello 730/2023 accoglie diversi crediti d’imposta introdotti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e al debutto, pertanto, nei modelli dichiarativi da presentare quest’anno. Con la recente circolare n. 15/E del 19 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del consueto appuntamento con i chiarimenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è intervenuta con importanti puntualizzazioni sul credito d’imposta per le spese relative all’attività fisica adattata (AFA), nonché sul nuovo tax credit per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.

Premessa

Con la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023 l’Amministrazione finanziaria è intervenuta a fornire la consueta “raccolta” sistematica dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

Con riferimento ai nuovi crediti d’imposta da indicare nel modello dichiarativo di quest’anno, in particolare, si segnalano alcuni interessanti rispetto al:

  • crediti d’imposta per le spese relative all’attività fisica adattata (AFA),
  • tax credit per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy.

Ma procediamo con ordine.

Credito d’imposta per l’attività fisica adattata (AFA)

Il comma 737 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento dell’attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Beneficiarie della misura sono quindi tutte le persone fisiche, residenti e non residenti, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Per attività fisica adattata (AFA) si intendono programmi di esercizi fisici la cui tipologia e intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra:
• medici di medicina generale (MMG),
• pediatri di libera scelta (PLS),
• medici specialisti,
e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.

Tali programmi di attività fisica sono eseguiti in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le c.d. “palestre della salute” e hanno lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone che ne beneficiano e di favorirne la socializzazione.

Per accedere all’agevolazione, si ricorda, doveva essere presentata apposita istanza telematica dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato (Provv. Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022, n. 382131).

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2023, prot. n. 94779/2023, ha fissato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario in misura pari al 97,5838% dell’importo indicato nell’istanza.

L’Agenzia puntualizza che il credito d’imposta:

  • non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese;
  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono sostenute le spese, vale a dire nelle dichiarazioni dei redditi 2023 relative al periodo d’imposta 2022.

In particolare, il credito d’imposta deve essere indicato:
nel rigo G15, con il codice “12”, del modello 730/2023;
• oppure nel rigo CR31, se si utilizza il modello Redditi PF 2023, con il medesimo codice.

La circolare conferma che l’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi, soffermandosi, inoltre, sull’elenco dei documenti da acquisire e conservare ai fini di eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria:

  • certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e lo svolgimento dell’AFA, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione;
  • fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la causale del pagamento e l’importo pagato;
  • copia della comunicazione inviata all’Agenzia ai sensi del Provvedimento dell’11 ottobre 2022 (che stabiliva il modello di richiesta dell’agevolazione) e ricevuta di accettazione.

Credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy

L’art. 4, comma 6, della Legge n. 99/2022 specificamente rubricata “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore” ha introdotto, a decorrere dall’anno di imposta 2022, un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy - incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all’incremento del patrimonio delle medesime fondazioni - nella misura del 30% delle erogazioni effettuate.

Qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d’imposta è pari al 60% delle erogazioni effettuate.

Nel rigo RG15 del modello 730 (ovvero nel rigo CR31) occorre indicare:

  • il codice “14” per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy;
  • il codice “15” se si tratta invece di erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy in Province con alta disoccupazione.

Come specificato dalla circolare, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366).

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d’imposta successivi. Secondo specifica previsione normativa, l’agevolazione non rileva ai fini delle imposte sui redditi e IRAP e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.

La circolare fornisce poi l’elenco dei principali documenti da controllare e acquisire ai fini di eventuali successivi controlli dell’amministrazione finanziaria:

  • fattura, ricevuta o documento commerciale da cui risulti il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta, la causale del pagamento e l’importo pagato;
  • ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti l’erogazione effettuata, ad es.: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • dalla documentazione attestante il versamento deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello 730

Questo documento fa parte diDichiarazione 730/2023