Revisione della definizione dei presupposti IVA al fine di renderli più aderenti alla normativa della UE
L’art. 7, comma 1, lett. a), della Legge delega ha l’obiettivo di ridefinire i presupposti dell’IVA allo scopo di eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale (contenuta nel D.P.R. n. 633/1972 e nel D.L. n. 331/1993) rispetto alle definizioni recate dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva “IVA”), che sono emersi anche a seguito dei criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.
Di fatto, tali disallineamenti possono ravvisarsi, ad esempio, nella definizione:
- del presupposto territoriale IVA per le cessioni di beni, atteso che l’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 tratta unitariamente le cessioni di beni con trasporto e quelle senza trasporto, diversamente da quanto previsto dall’art. 32 della citata Direttiva “IVA”, che disciplina distintamente le due fattispecie;
- del presupposto oggettivo dell’IVA (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) rappresentato dalla cessione di beni: potrebbe attuarsi una più fedele trasposizione normativa armonizzata, valorizzando il concetto economico sostanziale rispetto a quello giuridico proprio del nostro ordinamento. Anche la nozione di prestazione di servizi (art. 3 del D.P.R. n. 633/1972) potrebbe essere revisionata, se si considera che l’art. 24, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE qualifica sinteticamente come prestazione di servizi “ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”.
Revisione delle disposizioni in materia di esenzione IVA
La successiva lett. b) del comma 1 dell’art. 7 della delega fiscale, si prefigge l’obiettivo di rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti IVA (di cui all’attuale art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), anche individuando eventuali ipotesi in cui consentire ai contribuenti di optare per l’imponibilità IVA.
Tale revisione, che dovrà necessariamente essere in linea con la normativa dell’Unione europea come interpretata dalla Corte di Giustizia, consentirà di meglio definire le ipotesi esenti, quali, ad esempio, quelle del settore immobiliare. Sul punto la Relazione illustrativa che accompagna la Legge delega chiarisce che il settore immobile, risulta attualmente caratterizzato da una normativa complessa che distingue il regime fiscale applicabile in ragione della natura strumentale o abitativa degli immobili e della tipologia degli operatori. Il regime fiscale prevede, quale regola generale per le cessioni e le locazioni di fabbricati, l’esenzione IVA con la previsione di numerose deroghe.
L’imponibilità, ad esempio, è prevista, in via obbligatoria, per le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione dalle imprese che hanno realizzato i lavori, e, in via opzionale, per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate oltre il quinquennio dalle medesime imprese, nonché per quelle di fabbricati strumentali da chiunque effettuate.
L’opzione per l’imponibilità è riconosciuta, altresì, nel campo delle locazioni, alle imprese che hanno costruito o ristrutturato gli immobili abitativi o alle imprese che destinano i fabbricati ad alloggi sociali, nonché in qualsiasi caso alle imprese che locano fabbricati strumentali.
In attuazione del criterio di delega sarebbe, quindi, possibile operare una profonda rivisitazione della materia conferendole maggiore coerenza e organicità.
Razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA
Il comma 1, lett. c), dell’art. 7 della Delega fiscale ha come obiettivo quello di prevedere un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari, nel rispetto della normativa IVA armonizzata e della loro rilevanza sociale.
Qualora tale intervento comporti una revisione della misura delle aliquote - attualmente stabilite nella misura del 22 per cento, per l’aliquota ordinaria, e del 4, 5 e 10 per cento, per le aliquote ridotte - eventuali aliquote ridotte potranno essere applicate in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE.
Va da sé che potranno essere previste due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento, una aliquota ridotta inferiore a tale misura e anche una cosiddetta “aliquota zero”, vale a dire una esenzione con diritto a detrazione. Il trattamento agevolato potrà essere previsto solo per le categorie di beni e i servizi che sono elencate nell’allegato III della medesima Direttiva 2006/112/CE e in un numero limitato di casi, stabiliti, per quanto riguarda:
• l’applicazione di aliquote non inferiori al 5%, in un massimo di 24 categorie dell’allegato III;
• l’applicazione di aliquote inferiori a tale percentuale, in un massimo di 7 categorie dell’allegato III. Nei limiti indicati possono, inoltre, essere applicate aliquote ridotte, a particolari condizioni, anche alle cessioni di abitazioni non comprese nelle categorie dell’allegato III.
Revisione della detrazione IVA
L’art. 7, comma 1, lett. d) della Legge delega, ha come obiettivo quello di rendere la detrazione IVA (attualmente disciplinata dagli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972) maggiormente aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati nella effettuazione di operazioni soggette all’imposta, in linea con quanto previsto dalla Direttiva “IVA”.
Nel dettaglio, nella Legge delega:
- è previsto che sia consentito al soggetto passivo IVA di limitare l’applicazione del pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi a uso promiscuo, utilizzati, quindi, sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni esenti, e di operare negli altri casi la detrazione secondo un criterio analitico di afferenza dei beni e dei servizi acquistati alle singole operazioni sulla base della natura delle operazioni stesse. Ne consegue che viene, di fatto, modificato il criterio del pro-rata generale, in base al quale la ridotta percentuale forfetaria di detraibilità si applica a tutti gli acquisti e alle importazioni effettuate da un soggetto passivo che svolge sistematicamente sia attività imponibili che attività esenti, attualmente previsto in via obbligatoria dall’ordinamento nazionale (art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972);
- viene proposta una modifica con specifico riferimento al settore immobiliare. Infatti, in tale settore l’esercizio della detrazione è attualmente escluso (art. 19-bis1, lett. i, del D.P.R. n. 633/1972) in relazione all’IVA dovuta sull’acquisto, sulla locazione, sulla gestione e sul recupero di fabbricati abitativi per le imprese diverse da quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività edilizia nel settore abitativo. Tale indetraibilità oggettiva dovrà, pertanto, essere rivista al fine di rendere anche in questo settore, l’esercizio della detrazione coerente con la natura dell’operazione per la quale è utilizzato il bene o il servizio acquistato;
- è previsto che per i beni e servizi acquistati o importati, per i quali l’esigibilità dell’IVA si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. Superando, quindi, l’attuale previsione dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998, in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l’imposta è diventata esigibile ma in quello in cui la fattura è ricevuta.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, 3, 7-bis, 10 e 19 ss.;
- Legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 7;
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427.
La Delega fiscale ha l’intenzione di riscrivere parte dell’IVA
di Stefano Setti | 4 Settembre 2023
L’art. 7 della Legge n. 111/2023 reca l’indicazione dei principi e dei criteri direttivi specifici che il Governo deve rispettare per attuare la delega conferita per la revisione dell’IVA. Intento della delega è quello di revisionare: la definizione dei presupposti IVA allo scopo di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea; le norme di esenzione IVA di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972; il numero e la misura delle aliquote IVA; la disciplina della detrazione IVA di cui agli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972.
Revisione della definizione dei presupposti IVA al fine di renderli più aderenti alla normativa della UE
L’art. 7, comma 1, lett. a), della Legge delega ha l’obiettivo di ridefinire i presupposti dell’IVA allo scopo di eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale (contenuta nel D.P.R. n. 633/1972 e nel D.L. n. 331/1993) rispetto alle definizioni recate dalla Direttiva 2006/112/CE (Direttiva “IVA”), che sono emersi anche a seguito dei criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.
Di fatto, tali disallineamenti possono ravvisarsi, ad esempio, nella definizione:
Revisione delle disposizioni in materia di esenzione IVA
La successiva lett. b) del comma 1 dell’art. 7 della delega fiscale, si prefigge l’obiettivo di rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti IVA (di cui all’attuale art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), anche individuando eventuali ipotesi in cui consentire ai contribuenti di optare per l’imponibilità IVA.
Tale revisione, che dovrà necessariamente essere in linea con la normativa dell’Unione europea come interpretata dalla Corte di Giustizia, consentirà di meglio definire le ipotesi esenti, quali, ad esempio, quelle del settore immobiliare. Sul punto la Relazione illustrativa che accompagna la Legge delega chiarisce che il settore immobile, risulta attualmente caratterizzato da una normativa complessa che distingue il regime fiscale applicabile in ragione della natura strumentale o abitativa degli immobili e della tipologia degli operatori. Il regime fiscale prevede, quale regola generale per le cessioni e le locazioni di fabbricati, l’esenzione IVA con la previsione di numerose deroghe.
L’imponibilità, ad esempio, è prevista, in via obbligatoria, per le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione dalle imprese che hanno realizzato i lavori, e, in via opzionale, per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate oltre il quinquennio dalle medesime imprese, nonché per quelle di fabbricati strumentali da chiunque effettuate.
L’opzione per l’imponibilità è riconosciuta, altresì, nel campo delle locazioni, alle imprese che hanno costruito o ristrutturato gli immobili abitativi o alle imprese che destinano i fabbricati ad alloggi sociali, nonché in qualsiasi caso alle imprese che locano fabbricati strumentali.
In attuazione del criterio di delega sarebbe, quindi, possibile operare una profonda rivisitazione della materia conferendole maggiore coerenza e organicità.
Razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA
Il comma 1, lett. c), dell’art. 7 della Delega fiscale ha come obiettivo quello di prevedere un trattamento IVA tendenzialmente omogeneo per i beni e servizi similari, nel rispetto della normativa IVA armonizzata e della loro rilevanza sociale.
Qualora tale intervento comporti una revisione della misura delle aliquote - attualmente stabilite nella misura del 22 per cento, per l’aliquota ordinaria, e del 4, 5 e 10 per cento, per le aliquote ridotte - eventuali aliquote ridotte potranno essere applicate in linea con le norme della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva 2022/542/UE.
Va da sé che potranno essere previste due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento, una aliquota ridotta inferiore a tale misura e anche una cosiddetta “aliquota zero”, vale a dire una esenzione con diritto a detrazione. Il trattamento agevolato potrà essere previsto solo per le categorie di beni e i servizi che sono elencate nell’allegato III della medesima Direttiva 2006/112/CE e in un numero limitato di casi, stabiliti, per quanto riguarda:
• l’applicazione di aliquote non inferiori al 5%, in un massimo di 24 categorie dell’allegato III;
• l’applicazione di aliquote inferiori a tale percentuale, in un massimo di 7 categorie dell’allegato III. Nei limiti indicati possono, inoltre, essere applicate aliquote ridotte, a particolari condizioni, anche alle cessioni di abitazioni non comprese nelle categorie dell’allegato III.
Revisione della detrazione IVA
L’art. 7, comma 1, lett. d) della Legge delega, ha come obiettivo quello di rendere la detrazione IVA (attualmente disciplinata dagli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972) maggiormente aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati nella effettuazione di operazioni soggette all’imposta, in linea con quanto previsto dalla Direttiva “IVA”.
Nel dettaglio, nella Legge delega:
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:AliquoteDetrazione IVAOperazioni esenti
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