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Superbonus: non è sanabile con la remissione in bonis l’omessa asseverazione ENEA

di Devis Nucibella | 5 Settembre 2023
Superbonus: non è sanabile con la remissione in bonis l’omessa asseverazione ENEA

Per il superbonus 110% l’omesso invio nei termini della comunicazione dovuta all’ENEA non può essere sanato con l’istituto della remissione in bonis ex art. 2 del D.L. n. 16/2012. Secondo l’Agenzia delle Entrate (interpello 406 del 31 luglio 2023) l’omissione determina il venire meno del requisito sostanziale concernente la tempestiva predisposizione dell’asseverazione di efficienza energetica richiesta ai fini del superbonus 110%.

Asseverazione ENEA nel superbonus

Come noto l’art. 6, Decreto 6 agosto 2020, elenca gli adempimenti richiesti per gli interventi di riqualificazione energetica per i quali si richiede la detrazione del 110%.

Tra gli adempimenti previsti figura anche la trasmissione all’ENEA dell’asseverazione. In particolare il tecnico abilitato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, è tenuto ad inviare telematicamente all’ENEA, seguendo la procedura indicata nel sito:

  • l’allegato C, ovvero la scheda dati sulla prestazione energetica dell’edificio;
  • l’allegato D, ovvero della scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

contenuti nel D.M. 6 agosto 2020.

L’art. 4, comma 1, del Decreto 6 agosto 2020 specifica che:

Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione ai sensi dell’art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all’art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione: (...) e) che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato”.

L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato un’email di conferma contenente il codice CPID: detto documento deve essere conservato per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Opzione cessione credito o sconto in fattura

L’art. 121, D.L. n. 34/2020 ha introdotto la possibilità per il contribuente di fruire, in luogo della detrazione riconosciuta per determinati interventi, alternativamente, di:

  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo applicato in fattura direttamente dal fornitore;
  • un credito d’imposta da cedere a soggetti terzi, compresi banche e istituti finanziari.

Tale opzione può essere esercitata anche per stati avanzamento lavori (SAL).

Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, il comma 1-bis dell’art. 121 aggiunge che, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo (in altre parole, il credito fiscale è cedibile in un massimo di tre blocchi, ossia due stati di avanzamento lavori ed un saldo);
  • ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto in alternativa alla fruizione diretta del superbonus è richiesta:

  • l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici (D.M. 6 agosto 2020 “Asseverazioni”, D.M. 6 agosto 2020, n. 159844 “Requisiti” e D.M. 28 febbraio 2017, n. 58);
  • l’asseverazionedella congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici;
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione.

Omessa asseverazione SAL e cessione del credito

Nell’interpello n. 406 del 31 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di omessa asseverazione del SAL e relativa cessione del credito.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate può essere così brevemente riassunto:
• un contribuente ha avviato, nel corso del 2022, dei lavori edilizi per l’efficientamento energetico, che danno diritto al c.d. superbonus (110%), sull’immobile di proprietà, composto da due subalterni e configurato quale “edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate”, in conformità a quanto disposto dall’art. 119 comma 9 lett. a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
• in esito al raggiungimento del “[...] 1° SAL le ditte ed i professionisti impiegati nel cantiere hanno emesso le rispettive fatture, alcune delle quali, a seguito di accordo col fornitore, riportano l’opzione per lo “sconto in fattura” ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 che, come previsto dall’art. 121, comma 1-bis del D.L. n. 34/2020;
• il tecnico abilitato, non è “[...] riuscito ad inviare l’asseverazione all’ENEA relativa al 1° SAL entro il 31/03/2023 a causa anche di problemi col portale ENEA e intende inviarla successivamente a tale data, quindi a partire dal 01/04/2023”.

L’istante chiede se, usufruendo dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, sia possibile inviare tardivamente all’ENEA anche l’asseverazione del tecnico abilitato e se, una volta inviata l’asseverazione, possa avvalersi del medesimo istituto anche per inviare la “...comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle spese sostenute nel 2022 (entro il 31/12/2022)”.

Non è possibile avvalersi della remissione in bonis

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha risposto che:

  • l’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale),
  • non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 del D.L. n. 16/2012, per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA.

Conseguentemente, non è, altresì, possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poiché, come più volte chiarito dalla prassi, la finalità di detto istituto è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, come anticipato, nel caso di specie non ricorrono.

Riferimenti normativi:

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Questo documento fa parte diSUPERBONUS 2023