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Superbonus: proroga al 31 dicembre per le villette e nuova comunicazione per crediti inutilizzabili

di Devis Nucibella | 7 Settembre 2023
Superbonus: proroga al 31 dicembre per le villette e nuova comunicazione per crediti inutilizzabili

Il D.L. n. 104/2023 (c.d. Decreto “Omnibus”) ha previsto alcune novità per il superbonus 110%. In particolare viene introdotta: la proroga al prossimo 31 dicembre (la scadenza precedente era il 30 settembre) del termine per l’effettuazione delle spese che rientrano nel superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette); l’obbligo per i titolari di bonus edili non utilizzabili, derivanti da cessioni o dallo “sconto in fattura”, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione.

Proroga al 31 dicembre per le villette “unifamiliari”

L’art. 24 del D.L. n. 104/2023 - pubblicato nella GU del 10 agosto 2023 - (c.d. Decreto “Omnibus”) ha modificato il comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, procedendo a prorogare nuovamente il termine entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Per effetto della modifica normativa, il superbonus nella misura del 110%, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino alla fine del 2023 (31 dicembre in luogo del 30 settembre) con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Interventi

Edifici

Nuovo termine

Condizione

Trainanti e trainati

 

  • Unifamiliari (c.d. “villini”)
  • Edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno

31 dicembre 2023

(in luogo del 30 settembre 2023)

Al 30 settembre 2022 i lavori devono risultare effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo

Verifica 30% lavori al 30 settembre 2023

Il comma 8-bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, dispone che nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine superbonus del 31 dicembre 2022) possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la maxi detrazione 110%.

Con una Nota del 5 settembre 2022, la Commissione Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito precisazioni tecniche in merito a come dimostrare il raggiungimento del SAL 30%.

In particolare, richiamando la stessa disposizione di legge e la Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021, la Commissione ha osservato che ai fini del computo del SAL è possibile fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione (non solo al 110%).

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie; è inoltre richiesto che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.

Si evidenzia che, con Risposta ad interrogazione parlamentare 21 giugno 2022, n. 5-08270, il MEF ha chiarito che il calcolo del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 può essere eseguito:

  • considerando solo gli interventi ammessi al superbonus, oppure
  • includendo anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

Il MEF ha inoltre precisato che non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non rappresenta lo stato effettivo degli interventi; risulta infatti necessaria la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati.

Nuova comunicazione crediti inutilizzabili

Altra novità riguarda le opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e al c.d. sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

L’art. 25, comma 1, del D.L. stabilisce, infatti, che:

“Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.”.

In base alla citata disposizione normativa:

  • i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito a seguito di interventi edilizi o di riqualificazione energetica che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo;
  • devono essere comunicati dall’ultimo cessionario all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le modalità di comunicazione saranno definite da un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024.

Decorrenza

L’art. 25, D.L. n. 104/2023 specifica che:

  • le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023 (comunicazione entro 30 giorni);
  • la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023.

In quest’ultimo caso la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

Sanzione

La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal D.L. n. 104/2023 (30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito ovvero entro il 2 gennaio 2024 per gli eventi riscontrati prima dell’1° dicembre 2023) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Bonus 110%

Questo documento fa parte diSUPERBONUS 2023