Commento
MANOVRA 2024

Plastic e sugar tax: entrata in vigore prorogata al 1° luglio 2024

di Stefano Setti | 7 Novembre 2023
Plastic e sugar tax: entrata in vigore prorogata al 1° luglio 2024

Il Disegno di Legge di Bilancio 2024, che ora è al vaglio del Parlamento e risulta già bollinato dal MEF, prevede una nuova proroga al 1° luglio 2024 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2024 stabilito ad opera della Legge di Bilancio 2023) per l’entrata in vigore sia dell’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. sugar tax) sia dell’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. plastic tax). Tali imposte erano state introdotte ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e con la successiva Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), oltre alla proroga di entrata in vigore operata nuovamente dalla Legge di Bilancio 2023, erano state apportate delle modifiche normative in merito alla portata delle citate imposte.

La proroga al 1° luglio 2024 ad opera della Legge di Bilancio 2024

Sia la sugar tax che la plastic tax, inizialmente, sarebbero dovute entrare in vigore a decorrere dal mese di luglio 2020 (così come previsto originariamente ad opera della Legge di Bilancio 2020).

Successivamente, tali imposte, sono state prorogate:

Come scritto in premessa, la Legge di Bilancio 2024, con riferimento alla plastic tax e alla sugar tax, dovrebbe prevedere l’ulteriore proroga al 1° luglio 2024 (rispetto al 1° gennaio 2024).

Plastic tax

La plastic tax (imposta sul consumo dei “manufatti con singolo impiego” - c.d. MACSI - che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari) è stata introdotta ad opera della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

Si ricorda che la successiva Legge di Bilancio 2021 ha apportato delle modifiche alla Legge di Bilancio 2020 per quanto attiene l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della plastic tax, nonché i profili sanzionatori in caso di mancato pagamento della stessa.

Nel dettaglio:

  • sono state mitigate le sanzioni: il mancato pagamento della plastic tax sarà punito con una sanzione dal doppio al quintuplo dell’imposta (non inferiore ad 250 euro), inoltre, in caso di pagamento in ritardo torna applicabile una sanzione del 25% (non inferiore ad 150 euro). Infine, in caso di dichiarazione tardiva è, ora prevista, una sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro;
  • con riferimento alle attività di accertamento, verifica e controllo della plastic tax, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà avvalersi dei poteri e delle prerogative attribuitigli dal Testo unico delle Accise (art. 18 del D.Lgs. n. 504/1995), quindi con facoltà, tra l’altro, di accedere liberamente, in qualsiasi momento, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti o utilizzati prodotti, di utilizzare strumenti di misura, di eseguire verifiche, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché di esaminare registri e documenti;
  • tra i MACSI semilavorati, soggetti all’imposta, vanno ricomprese le preforme, per meglio dire i manufatti ottenuti dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande tramite apposito processo di soffiatura;
  • sono obbligati al pagamento dell’imposta anche i committenti, per meglio dire coloro che, residenti o non in Italia, intendono vendere i prodotti soggetti alla plastic tax, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali. Inoltre, per i soggetti che non sono residenti né stabiliti nel territorio italiano e che si avvalgono, quindi, del rappresentante fiscale è stata stabilita la responsabilità in via solidale con i produttori dei MACSI;
  • è stata innalzata da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dal pagamento della plastic tax risultante dalla dichiarazione trimestrale.

Ambito soggettivo e oggettivo della plastic tax

Soggetti tenuti al pagamento della plastic tax sono:

  • per i MACSI (manufatti con singolo impiego) realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
  • per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’importatore.

I MACSI che possono essere anche in forma di fogli, pellicole o strisce ed hanno le seguenti caratteristiche:
• sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
• non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Inoltre, rientrano nel concetto di MACSI:

  • i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle citate materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
  • i prodotti semilavorati (incluse le preforme) realizzati con l’impiego, anche parziale, delle richiamate materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Rimangono esclusi dalla plastic tax:
• i MACSI che risultano compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
• i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici ex art. 57 della Legge n. 289/2002;
• i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Misura e modalità di versamento della plastic tax

La plastic tax è dovuta nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

Tenendo presente che con riferimento ai MACSI realizzati nel territorio nazionale o provenienti da altri Stati membri dell’UE, l’imposta dovuta deve essere versata:

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione, relativa da tale imposta, da trasmettere all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (per meglio dire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce);
  • esclusivamente a mezzo modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

Invece, per i MACSI provenienti da Paesi Extra-UE, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

L’obbligazione tributaria sorge al momento:
• della produzione;
• dell’importazione definitiva nel territorio nazionale;
• dell’introduzione nel predetto territorio da altri Stati membri dell’UE.

L’imposta diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale che si verifica:

  • per i MACSI ivi realizzati, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
  • per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica o all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

L’imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Stati membri dell’UE ovvero esportati dallo stesso soggetto.

Profili sanzionatori

Si applica la sanzione amministrativa:

  • dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore a 250 euro, in caso di mancato pagamento dell’imposta;
  • del 25% dell’imposta dovuta, non inferiore a 150 euro, in caso di ritardato pagamento dell’imposta;
  • da 250 a 2.500 euro, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni previste, nonché delle relative modalità di applicazione.

Sugar tax

La sugar tax (ovvero l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate) è stata introdotta ad opera della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 661-676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), successivamente modificata ad opera della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato delle modifiche per quanto attiene l’ambito soggettivo, di applicazione della sugar tax, nonché i profili sanzionatori in caso di mancato pagamento della stessa.

Nel dettaglio, con la Legge di Bilancio 2021:

  • è stato ampliato l’ambito soggettivo. Infatti, tra i soggetti obbligati rientra anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
  • sono state mitigate le sanzioni. Infatti, il mancato pagamento della sugar tax sarà punito con una sanzione dal doppio al quintuplo dell’imposta (non inferiore ad 250 euro), inoltre, in caso di pagamento in ritardo torna applicabile una sanzione del 25% (non inferiore a 150 euro). Infine, in caso di dichiarazione tardiva è, ora prevista, una sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.

Ambito soggettivo e oggettivo

Soggetti tenuti al pagamento della sugar tax sono:

  • il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
  • l’acquirente, nel caso di prodotti provenienti da Paesi UE;
  • l’importatore, per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE.

Dal punto di vista oggettivo, preme ricordare che per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate), condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano:

  • ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti, ossia qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande;
  • aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.

Rimangono, invece, escluse dall’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti è inferiore o uguale, rispettivamente:

  • a 25 grammi per litro, nel caso di prodotti finiti;
  • a 125 grammi per chilogrammo, nel caso di prodotti da diluire.

Misura e modalità di versamento

L’imposta è fissata nella misura di:

  • 10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;
  • 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Con riferimento alle modalità e termini di versamento della sugar tax si fa presente che:

  • il fabbricante nazionale o il soggetto tenuto al condizionamento, nonché il soggetto acquirente, nel caso di prodotti provenienti dall’UE, sono registrati presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con attribuzione di un codice identificativo;
  • l’imposta dovuta, determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare ai fini dell’accertamento, è versata entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa (ovvero entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce);
  • per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’UE, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Fermo restando il fatto che l’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
• all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio, che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
• all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE;
• all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE.

Profili sanzionatori

In caso di mancato pagamento della sugar tax tornano applicabili le seguenti sanzioni:

  • dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 250,00 euro, in caso di mancato pagamento dell’imposta;
  • del 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a 150,00 euro, in caso di ritardato pagamento dell’imposta;
  • da 250,00 a 2.500,00 euro, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni previste nonché delle relative modalità di applicazione.

Riferimenti normativi:

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