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DDL di Bilancio 2024: novità sulle ritenute per le provvigioni per agenti di commercio e per beneficiare degli oneri deducibili

di Studio tributario Gavioli & Associati | 28 Dicembre 2023
DDL di Bilancio 2024: novità sulle ritenute per le provvigioni per agenti di commercio e per beneficiare degli oneri deducibili

È aumentata, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta; è estesa, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

La novità delle ritenute sugli oneri deducibili per i quali spetta la detrazione

Il DDL di Bilancio 2024 introduce importanti novità in materia di ritenute su bonifici per oneri deducibili e sulle provvigioni, per gli agenti di commercio e procacciamento di affari.

L’art. 23, comma 1, del DDL di Bilancio 2024, modifica l’art. 25, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11%, l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti, per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2024.

Va ricordato che l’art. 25 del D.L. n. 78/2010, rubricato “Contrasto di interessi”, prevede che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Le ritenute sono versate con le modalità ordinarie di cui all’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate sono state definite con la risoluzione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, n. 65/E

Secondo tale risoluzione la ritenuta è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e per le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’art. 1, commi 344, 345346 e 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad esempio bonus mobili, superbonus, ecc.) la cui istituzione è successiva al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le ritenute sulle provvigioni

Gli enti e le società indicati nell’art. 87, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, le società e associazioni indicate nell’art. 5 del citato D.P.R., le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d’imposta, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’art. 11, del D.P.R. n. 917/1986, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.

Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta.

Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Nell’attuale testo è previsto che le suindicate disposizioni non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche, o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Il comma 2, dell’art. 23, del DDL di Bilancio 2024, estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche, o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

A tal fine viene abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti contenuto nel comma 5 dell’art. 25-bis D.P.R. n. 600/1973, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.

Riferimenti normativi: 

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