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Legge di Bilancio: bonus gasolio a portata maggiorata

di Andrea Amantea | 16 Gennaio 2024
Legge di Bilancio: bonus gasolio a portata maggiorata

commi 296297 dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, estendono l’efficacia temporale ossia il periodo operativo coperto dal credito d’imposta spettante per l’acquisto di gasolio alle imprese che effettuino attività di trasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Possono essere oggetto di agevolazione anche le spese sostenute nel mese di luglio 2022 e risultanti da apposite fatture elettroniche.

Il bonus gasolio per le imprese di autotrasporto

L’art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, ha destinato 85 milioni di euro al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2) del Testo unico accise (di cui al D.Lgs. n. 504/1995).

“Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinarsi:
a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 (...), e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.”.

Nel complesso, per ottenere l’agevolazione in parola, è necessario che le imprese:

  • effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • siano munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio;
  • siano iscritte nell’elenco appositamente istituito.

Il contributo in parola è stato riconosciuto nella misura massima del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, del gasolio impiegato nei veicoli di categoria euro 5 o superiore, al netto dell’IVA.

Credito d’imposta gasolio

Cosa

Credito d’imposta per i consumi di gasolio per i veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle attività di autotrasporto di cose in conto proprio. Gli importi, documentati da fattura elettronica, sono agevolati al netto dell’IVA.

Beneficiari

Imprese di autotrasporto cose per conto proprio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Disposizioni attuative

Decreto MIT 4 agosto 2023  “Disposizioni per l’attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022 e successive modificazioni, per il riconoscimento, in favore dell’autotrasporto su strada in conto proprio di merci, di un credito d’imposta sull’acquisto del gasolio effettuato nel primo trimestre dell’anno 2022, utilizzato per l’alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate”.

Richiesta agevolazione

Vedi comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 agosto 2023.

Codici tributo

Risoluzione n. 63/E/2023

La medesima disposizione in esame ha destinato (al terzo periodo della lett. a), le eventuali somme residue, una volta soddisfatte tutte le istanze pervenute con riferimento al contributo straordinario sopra descritto, al riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che soddisfino i requisiti di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1) del medesimo Testo unico, ossia:

  • effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • siano iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Proprio rispetto a tale credito d’imposta interviene la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Legge di Bilancio 2024. Novità in materia di bonus gasolio

commi 296 e 297, dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, estendono l’efficacia temporale ossia il periodo operativo coperto dal credito d’imposta spettante per l’acquisto di gasolio alle imprese che effettuino attività di trasporto di merci per conto terzi con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il contributo ex art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, terzo periodo della lett. a), è destinato a coprire, nella misura massima del 12 per cento, la spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, e comprovata mediante le relative fatture, per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell’IVA. Disposizione modificata dall’art. 34 del D.L. n. 48/2023.

In particolare, il comma 296 estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l’applicazione del credito di imposta in favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per le predette attività.

L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024.

Molto probabilmente l’intervento trova fondamento nelle limitate o quasi nulle risorse inizialmente destinate alla misura posto il riferimento ai fondi residui, eventuali, post soddisfacimento del credito d’imposta di cui al primo paragrafo (art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, primo e secondo periodo); risorse poi incrementate in virtù dell’ulteriore e distinto intervento (sempre riferito ai consumi del secondo trimestre 2022) di cui al comma 503 della Legge n. 197/2022, come modificato sempre dal D.L. n. 48/2023, art. 34.

Si veda il Decreto MIT 8 agosto 2023 “Disposizioni per l’attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore dell’autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d’imposta sull’acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre dell’anno 2022, utilizzato per l’alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate”. Nonché il comunicato stampa MIT del 10 agosto 2023.

Si ponga attenzione al fatto che, la norma, inoltre, esclude l’applicazione del comma 1-bis del predetto art. 14. Dunque, a oggi non sono fissate le modalità di utilizzo del bonus così come prorogato dalla Legge di Bilancio 2024.

Il citato comma 1-bis prevede che i crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto (comma 1, lett. a e b):

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione di imposte e contributi dovuti all’INPS, nonché di altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali;
  • sono esclusi dai limiti di compensazione previsti ex lege;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto - volto all’individuazione della parte deducibile degli interessi passivi inerenti all’esercizio dell’impresa - tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La mancata applicabilità delle previsioni appena elencate, ad esempio, potrebbe comportare la piena “tassazione” del contributo.

Riferimenti normativi:

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