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Rimborso degli interessi del mutuo prima casa: le due modalità possibili

di Roberta Braga | 24 Gennaio 2024
Rimborso degli interessi del mutuo prima casa: le due modalità possibili

Duplice è la possibilità offerta al lavoratore dipendente di ottenere il rimborso degli interessi pagati sul mutuo prima casa nel periodo di imposta 2024. Da un lato, l’art. 51, comma 4, del TUIR, include, a regime, tra i fringe benefits i mutui a tasso agevolato offerti ai lavoratori dipendenti. Dall’altro lato, la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto nel nuovo doppio limite dei fringe benefits in vigore nell’anno di imposta 2024 (euro 1.000,00 o euro 2.000,00) anche gli interessi su mutui relativi alla prima casa. Ne deriva la necessità per il lavoratore dipendente di valutare la convenienza economica ad avvalersi della prima ovvero della seconda opportunità di incentivo. La procedura più semplice dal punto di vista procedurale è quella offerta dalla nuova disciplina transitoria valida per il 2024. Qualunque sia la scelta del dipendente, è richiesta un’idonea documentazione giustificativa probatoria.

Soglia generale di esenzione dei fringe benefits ex art. 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2024

Per il solo periodo di imposta 2024 il tetto generale di esonero fiscale e contributivo dei fringe benefits si sdoppia in due:

  • euro 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli a carico ex art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986.
  • euro 1.000,00 per i lavoratori dipendenti senza figli a carico.

La soglia complessiva di euro 1.000,00/2.000,00 include il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per pagare le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, le spese di affitto della prima casa ovvero gli interessi sui mutui relativi alla prima casa.

Per applicare il limite maggiorato di euro 2.000,00, i lavoratori dipendenti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che contiene il codice fiscale dei figli a carico.

L’atto notorio va reso con le modalità che il datore di lavoro e il lavoratore ritengono più convenienti.

Prestiti a tasso agevolato ex art. 51, comma 4, del TUIR

A regime, il valore normale dei prestiti concessi ai dipendenti concorre alla Formazione del reddito imponibile del dipendente per il 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi conteggiati al tasso ufficiale di riferimento (c.d. TUR) in vigore al termine di ogni anno e quello degli interessi determinato al tasso applicato agli stessi prestiti.

Il datore di lavoro può concedere il prestito in forma agevolata in tre modi:

  1. in via diretta (è il caso dell’istituto di credito);
  2. consentendo al lavoratore di fruire di prestiti concessi in virtù di accordi o convenzioni stipulati tra il datore di lavoro e un istituto di creditoex circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 326/E/1997;
  3. lasciando al dipendente la facoltà di scegliere l’istituto di credito di fiducia che gli applica le condizioni di prestito ritenute più vantaggiose, contribuendo a ridurre il tasso di interesse sul finanziamento così ottenuto dal lavoratore ed erogando la quota interessi direttamente sul conto corrente utilizzato dal dipendente per pagare il mutuo (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E/2010).

Nella terza ipotesi, in caso di mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, il dipendente può beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi limitatamente alla quota degli interessi effettivamente rimasta a suo carico e, quindi, per la quota degli interessi sul mutuo al netto del contributo aziendale ex art. 15, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986.

Documentazione bancaria del mutuo agevolato

Se il dipendente sceglie l’istituto di credito di fiducia che gli applica le condizioni di prestito ritenute più favorevoli e il datore di lavoro contribuisce a ridurre il tasso di interesse sul finanziamento così ottenuto dal lavoratore, erogando la quota interessi direttamente sul conto corrente utilizzato dal dipendente per pagare il mutuo, la banca deve fornire un’adeguata informativa all’azienda sulla regolarità del pagamento degli interessi, su eventuali modifiche economiche contrattuali e via dicendo.

Il datore di lavoro deve:

  • conservarela documentazione giustificativa, firmata in forma analogica o anche digitale ovvero l’autocertificazione rilasciata dal lavoratore dipendente, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il dipendente attesta di non aver ricevuto alcuna analogo rimborso ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • effettuare un’informativa in via preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie se presenti.

Ex circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E/2023, il datore di lavoro può rendere l’informativa alle RSU entro la chiusura del periodo d’imposta.

Il lavoratore è tenuto a valutare la convenienza economica, anche in termini di risparmio fiscale, a fruire della prima tipologia di incentivo, sicuramente più semplice dal punto di vista operativo, ovvero della seconda tipologia di incentivo. In entrambi i casi, a prescindere dalla scelta del contribuente, occorre l’esibizione di adeguata documentazione giustificativa resa anche mediante autocertificazione. In ogni caso, si segnala che la nuova opportunità offerta dal legislatore limitatamente al 2024 non inibisce la fruizione della seconda.

Riferimenti normativi:

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Questo documento fa parte diRIFORMA FISCALE 2023