L’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 130 del 13 maggio scorso ha chiarito che:
• quando i crediti d’imposta derivanti da bonus edili oggetto di cessione permangono nello stato “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non sono nella disponibilità del cedente e, pertanto, egli non può fruirne in alcun modo nemmeno in dichiarazione dei redditi;
• in caso di rifiuto dei crediti da parte del cessionario, tali importi tornano nella disponibilità del cedente, il quale potrà quindi fruirne eventualmente ripartendo la detrazione in quattro rate annuali;
• la rateizzazione della detrazione in 10 quote (di cui all’art. 119, comma 8-quinquies, D.L. n. 34/2020) era esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non fosse indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;
• l’omesso esercizio di tale opzione non può essere sanato con la presentazione di una dichiarazione integrativa.
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