Con la Risposta all’interpello n. 200 del 4 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il plafond non può essere trasferito al cessionario/conferitario se il relativo trasferimento non è richiamato nel contratto che regola la cessione/conferimento del complesso aziendale e, inoltre, qualora il cessionario/conferitario sia un soggetto estero, il trasferimento del plafond presuppone lo stabilimento o l’identificazione ai fini IVA in Italia del cessionario/conferitario stesso.
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