
L’art. 2407 c.c., come modificato dalla Legge n. 35/2025, ha introdotto un tetto massimo alla responsabilità civile dei sindaci, commisurato a multipli del compenso annuo percepito (15, 12 o 10 volte, a seconda della fascia retributiva). La norma, destinata a riequilibrare l’esposizione patrimoniale dei componenti del collegio sindacale, pone tuttavia delicati problemi interpretativi: da un lato la sua possibile applicazione anche a fatti anteriori all’entrata in vigore della riforma; dall’altro, la qualificazione della disposizione come regola sostanziale o di mero calcolo del danno. La giurisprudenza di merito, a oggi, propende per la seconda lettura, negando efficacia retroattiva al nuovo limite.

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