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Commercialisti, concorso nell’illecito e limiti dello “scudo” societario

di Fabrizio G. Poggiani | 12 Maggio 2026
Commercialisti, concorso nell’illecito e limiti dello “scudo” societario

La Suprema Corte ha affermato a più riprese che il “commercialista”, quale soggetto “esterno” all’entità societaria, resta “pienamente assoggettabile alla disciplina del concorso nell’illecito”.
Il professionista viene anche invitato sistematicamente a verificare la coerenza tra dichiarazione e risultanze contabili, anche quando la dichiarazione non è stata predisposta dallo stesso, nonché la conformità di entrambe alle norme di legge, con una diligenza valutata in base alle disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 1176 c.c. e a prescindere dal vantaggio economico ricevuto. La più recente ordinanza (n. 5635/2026), però, nonostante i contenuti apparentemente molto invasivi, aiuta a comprendere in modo più puntuale quando il professionista può essere chiamato a rispondere delle sanzioni tributarie, in un regime di solidarietà.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione ha stabilito che i commercialisti, pur essendo esterni all'ente, possono essere ritenuti responsabili per il concorso in illeciti tributari. Essi devono verificare la coerenza tra dichiarazioni e contabilità, con diligenza, indipendentemente dal vantaggio economico. La responsabilità dipende da fattori come il contributo causale e l'elemento soggettivo.