
Un numero elevato di prenotazioni, una continuità dell’attività nel tempo, la presenza dell’immobile sulle principali piattaforme telematiche e la rilevanza economica dei proventi conseguiti fanno scattare la presunzione dell’attività d’impresa. Anche se l’attività consisteva, di fatto, nella messa a disposizione di camere per soggiorni di breve durata, senza l’erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, per la CGT di primo grado di Firenze (sentenza n. 148/2026 del 2 marzo 2026), siamo in presenza di una vera e propria attività d’impresa, almeno nella sua qualificazione fiscale più classica ex art. 55 del TUIR.

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