
La dichiarazione integrativa presentata dopo l’avvio di un controllo fiscale, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, non può essere utilizzata per migliorare ex post il punteggio ISA e accedere ai relativi benefici premiali. La CGT di primo grado di Bologna, con la sentenza n. 595/2026, richiama i principi già affermati dalla Cassazione e nega efficacia premiale all’integrativa presentata nell’imminenza dell’accertamento. La dichiarazione integrativa non può trasformarsi in uno strumento che il contribuente può utilizzare dopo la comunicazione degli esiti del controllo fiscale e nell’imminenza della notifica dell’accertamento. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bologna, con la sentenza n. 595/2026, depositata il 30 giugno 2026.

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