L'Opinione
ACCERTAMENTO

Utili presunti ai soci con limiti più stringenti

di Fabrizio G. Poggiani | 15 Settembre 2026
Utili presunti ai soci con limiti più stringenti

La presunzione sulla distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa opera esclusivamente qualora sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di componenti positivi imponibili, non contabilizzati o non dichiarati e/o di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che risultano indeducibili o inesistenti.
Il comma 2 del nuovo art. 256-bis del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 prevede, inoltre, che gli utili che si presumono distribuiti siano tassati in capo ai soci con le regole dei dividendi e, di conseguenza, si ritiene che la tassazione avvenga nella misura del 26%.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 23 del D.Lgs. 148/2026 prevede che, in caso di accertamento di utili non dichiarati in società a ristretta base partecipativa, si presume la loro distribuzione ai soci. La presunzione è superabile con prova contraria e si applica solo se accertati componenti reddituali positivi non contabilizzati o negativi inesistenti. Gli utili presunti sono tassati come dividendi al 26%.