
La presunzione sulla distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa opera esclusivamente qualora sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di componenti positivi imponibili, non contabilizzati o non dichiarati e/o di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che risultano indeducibili o inesistenti.
Il comma 2 del nuovo art. 256-bis del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 prevede, inoltre, che gli utili che si presumono distribuiti siano tassati in capo ai soci con le regole dei dividendi e, di conseguenza, si ritiene che la tassazione avvenga nella misura del 26%.

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