L'Opinione
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Niente recuperi IVA in presenza di un valido ravvedimento speciale

di Andrea Bongi | 1 Ottobre 2026
Niente recuperi IVA in presenza di un valido ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale, combinato al concordato preventivo biennale, impedisce anche il recupero dell’IVA. La protezione dagli accertamenti prevista dall’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 non riguarda infatti soltanto le imposte sui redditi e l’IRAP ma può estendersi anche alle rettifiche IVA effettuate con metodo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. È a questa conclusione, particolarmente interessante, che è giunta la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli con la sentenza n. 10158, depositata il 18 giugno 2026, con la quale è stato annullato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2019 nel quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta. La questione risolta a favore del contribuente dai giudici napoletani è delicata perché si occupa degli effetti ordinari del concordato preventivo biennale combinati con il ravvedimento speciale riservato ai soggetti che hanno aderito alla proposta di concordato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli ha annullato un accertamento IVA, riconoscendo che il ravvedimento speciale previsto dall'art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 preclude le rettifiche IVA basate su presunzioni, anche se non è prevista un'imposta sostitutiva per l'IVA.