
La responsabilità dei sindaci nei reati di bancarotta non nasce dalla semplice omissione di un controllo. Perché l’inerzia assuma rilievo penale occorrono elementi ulteriori: la conoscenza di specifici segnali d’allarme, la scelta consapevole di non intervenire, un contributo causalmente rilevante alla prosecuzione delle condotte illecite e il dolo, anche eventuale. È su questo confine che interviene la Cassazione penale n. 33912, depositata il 18 settembre 2026.

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