
L’art. 121 del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) pone l’onere probatorio a carico del debitore, ma la mancanza di documenti contabili regolarmente approvati non giustifica, da sola, l’apertura della liquidazione giudiziale. Senza bilanci approvati e depositati, l’accesso alla liquidazione giudiziale non è automatico. La giurisprudenza si muove tra libertà dei mezzi di prova e attendibilità dei dati contabili.

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