Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, cd. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”, contiene una serie di misure tese a reprimere le indebite compensazioni, essendo, questo, un fenomeno divenuto frequente negli ultimi anni. Con l’art. 3 del decreto viene modificato l’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo che, per i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES, IRPEF, addizionali, IRAP e imposte sostitutive incluse), la compensazione sia subordinata alla previa presentazione della dichiarazione, da cui il credito scaturisce.
Analogamente a quanto già avviene per i crediti IVA, quindi, se il credito non risulta dalla dichiarazione preventivamente inviata, il modello F24 contenente la compensazione potrà essere scartato.
Ai soggetti dotati di partita IVA, che sono stati raggiunti da provvedimenti di cessazione della stessa o dalla banca dati VIES, vengono inibite le compensazioni in F24, a partire dalla data della notifica del provvedimento (art. 2 del decreto).
Infine, l’ulteriore inibizione riguarda il debito oggetto di accollo: si nega che esso possa essere estinto, utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario (art. 1 ).
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