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Versamenti fiscali: il nuovo calendario dopo le proroghe disposte dal “Sostegni-bis”

6 Agosto 2021
Versamenti fiscali: il nuovo calendario dopo le proroghe disposte dal “Sostegni-bis”

Con la Risoluzione 5 agosto 2021, n. 53/E , l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i termini di versamento a seguito della proroga disposta dall’art. 9-ter del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106).

In particolare:

MODALITÀ di VERSAMENTO

TIPOLOGIA di CONTRIBUENTE

TERMINE di VERSAMENTO

UNICA SOLUZIONE

Tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, titolari o non titolari
di partita Iva

15 settembre 2021

RATEIZZAZIONE

Titolari di partita Iva

15 settembre 2021

I rata, senza interessi

16 settembre 2021

II rata, con interessi dello 0,01%

18 ottobre 2021

III rata, con interessi dello 0,34%

16 novembre 2021

IV rata, con interessi dello 0,67%

Non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni ed imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir

15 settembre 2021

I rata, senza interessi

30 settembre 2021

II rata, con interessi dello 0,17%

2 novembre 2021

III rata, con interessi dello 0,50%

30 novembre 2021

IV rata, con interessi dello 0,83%

Notabene

  • La Risoluzione precisa che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
  • I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, secondo i termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 è posticipato al 15 settembre 2021, senza interessi.
  • Sulle rate in scadenza dopo il 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
  • Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
  • Nella delega di versamento occorre indicare il numero della rata versata.
  • Se entro il 15 settembre 2021 si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza rispettare piani di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
    • in un’unica soluzione, entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
    • in non più di 4 rate, di cui la prima entro il 15 settembre 2021, con gli interessi a partire dalla seconda rata.

Questo documento fa parte diSOSTEGNI 2021