Con la nota 11 gennaio 2022, n. 29 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo introdotto dalla legge n. 215/2021 , di conversione del D.L. n. 146/2021 (decreto Fiscale), che prevede, a decorre dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nell’art. 2222 c.c., finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.
In particolare, per espressa previsione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione andrà effettuata tramite e-mail ordinaria, non certificata, da inoltrare ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (in allegato alla Nota ).
L’INL ha inoltre specificato che l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente Nota n. 29/2022 .
Ne deriva che:
È prevista una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per il quale la comunicazione sia stata omessa o ritardata, senza possibilità di diffida.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2022
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