È ammissibile la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico: lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 26 maggio 2022, n. 118/2022.
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