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Superbonus, anche in caso di opzione per lo “sconto in fattura” si deve fare riferimento alle spese sostenute

6 Dicembre 2022
Superbonus, anche in caso di opzione per lo “sconto in fattura” si deve fare riferimento alle spese sostenute

Anche in caso di opzione per l'utilizzo del Superbonus nella forma dello “sconto in fattura” o della “cessione del credito”, ai fini dell'imputazione delle spese occorre fare riferimento alle spese sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello n. 581 del 5 dicembre 2022 .

Nel documento in esame è stato inoltre affermato quanto segue:

  1. affinché l'opzione per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito” risulti perfezionata, il contribuente deve chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'asseverazione circa la congruità delle spese sostenute;
  2. l'opzione per lo “sconto in fattura” deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese “scontate” (a tal fine si rinvia al punto 3.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 );
  3. entrambe le opzioni devono anche essere comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (termine posticipato al 29 aprile per il 2022).

Si ricorda che, nelle scorse settimane, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva inviato al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e al Viceministro, Maurizio Leo, una lettera con la quale, preso atto della sentenza della Corte di Cassazione n. 42012/2022, depositata lo scorso 8 novembre, si chiedeva di valutare la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del medesimo Ministero e dell’Agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica dell'art. 121, comma 1-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in materia di opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

Al riguardo si ricorda che, con la richiamata sentenza n. 42012/2022, i giudici di legittimità, dopo aver rilevato che “è possibile, in linea generale, quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefici verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per intero come nei titoli edilizi”, hanno affermato che “il discorso muta però - ed in ciò si annida l’errore commesso dalla difesa - quando si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure 'a stato di avanzamento' (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti:

  1. l’avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30% mentre negli altri casi la percentuale è libera, potendosi emetterefino a un massimo di 9 SAL);
  2. la congruità delle relative spese sostenute”.

Questo documento fa parte diBONUS 110%SUPERBONUS 2023