News
MANOVRA 2023

Contabilità semplificata dal 2023: verifica con le nuove soglie sul 2022

27 Dicembre 2022
Contabilità semplificata dal 2023: verifica con le nuove soglie sul 2022

Il Disegno di legge di Bilancio, che è stato approvato il 24 dicembre 2022 dalla Camera e che ora passerà al Senato, con un testo comunque blindato, all’art.216-terdecies incrementa l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale, le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, previsto dall’ del D.P.R. n. 600/73.

L’effetto pratico è che le imprese individuali, snc, sas e soggetti equiparati, nonché gli ENC esercenti un’attività commerciale in via non prevalente, adotteranno “naturalmente” il regime della contabilità semplificata dal 2023, se i ricavi, di cui agli artt. e del TUIR, non superano nel 2022:

  • 500.000 euro (non più 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro (non più 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Tali limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi:

  • percepiti in un intero anno (o con ragguaglio ad anno) – criterio di cassa applicabile alla generalità dei casi;
  • conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’ del TUIR – criterio di competenza. Quest’ultimo criterio sarà utilizzato esclusivamente in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato.

I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023, guardando alle nuove soglie per i ricavi 2022 (CM AdE n. 80/2001).

Lavoratori autonomi esclusi dalle modifiche - Fanno eccezione gli esercenti arti e professioni, i quali adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata (o con opzione quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

Liquidazione IVA trimetrale con gli stessi limiti ma sul volume d'affari pregresso - Si ritiene che la modifica abbia degli effetti conseguenti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale IVA, di cui all’ del D.P.R. n. 542/99. Infatti, i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono gli stessi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata (CM AdE ). Attenzione però al fatto che il parametro cui fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d’affari. Dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l’IVA sarà riservata ai soggetti passivi che nel 2022 hanno realizzato un volume d’affari non superiore:

  • a 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni; oppure
  • a 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023