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Aiuti di Stato: quali garanzie indicare entro il 31 gennaio

16 Gennaio 2023
Aiuti di Stato: quali garanzie indicare entro il 31 gennaio

Con la comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final e successive modifiche, è stato definito il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19.
Il Quadro temporaneo, in vigore fino al 30 giugno 2022, prevede che gli Stati membri possano concedere, tra l'altro, le seguenti tipologie di aiuti:

  • garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese;
  • garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale (tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse.

L'art. 1 , commi 13-17, del D.L. 41/2021 ha disegnato un quadro normativo (c.d. regime "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al comma 13 del medesimo decreto di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Con riferimento agli aiuti di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo,  l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Gli aiuti di tale sezione sono cumulabili con gli aiuti "de minimis" (limite pari a 200.000 euro nel triennio).
I massimali previsti dalla sezione 3.1 sono stati definiti:

Periodo di concessione dell'aiuto Imprese generiche Imprese pesca e acquacoltura Imprese produzione primaria di prodotti agricoli

19.03.2020 - 27.01.2021

800.000

120.000

100.000

  28.01.2021 - 31.12.2021     

1.800.000

270.000

225.000

1.01.2022 - 30.06.2022

2.300.000

345.000

290.000

Si propone il calcolo dell’importo dell'Aiuto di stato ex Sez. 3.1 in presenza di finanziamento erogato da un istituto di credito coperto, in tutto  o in parte, da una garanzia gratuita offerta dello Stato, alla luce dei chiarimenti dell'Interrogazione parlamentare 5 luglio 2022 n. 3-03381 (es.: quelle fino al massimo del 90% rilasciate dal Fondo PMI ex art. 13, lett. c), D.L. 23/2020).

Partiamo dalla tabella di sintesi dei tassi applicabili a seconda della tipologia d'impresa: 

 

TASSO APPLICABILE (punti base)

DESTINATARIO

Per il I anno

Per il II-III anno

Per il IV-VI anno

PMI

25

50

100

Grandi imprese

50

100

200

FINANZIAMENTI CON GARANZIE AGEVOLATE 

Grado di copertura della garanzia:

90%

  Garanzia parziale

 

(quota del c/capitale rimborsabile in caso di insolvenza del soggetto finanziato)

Importo finanziato dall'istituto di credito:

 

1.000.000,00

 

 

Durata del finanziamento (anni):

6

 

 

 

Dimensione del soggetto finanziato:

2

  Piccola Impresa

 

Premio "convenzionale" (come indicato a Sez. 3.2 del T.F):

 

 

Importo garantito

Quote di premio calcolati sui seguenti periodi:

Totale

dallo Stato

1 anno

dal 2 al 3 anno

dal 4 al 6 anno

Premio

 

900.000

0,25%

0,50%

1,00%

convenzionale

 

 

 2.250

 4.500

9.000

 15.750

 

Eventuale premio dovuto dal soggetto finanziato

            

Aiuto di Stato da Sez. 3.1

 

 

 15.750

 

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