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Quadro VH: la compilazione va fatta solo se si sono commessi errori

10 Febbraio 2023
Quadro VH: la compilazione va fatta solo se si sono commessi errori

Dal 2017 vige l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA. In caso di omessa/errata comunicazione dei dati, la sanzione è di € 500, ridotta a € 250 se la comunicazione è inviata/corretta entro 15 giorni dalla scadenza (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997).

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 28 luglio 2017, n. 104, ha chiarito che il regime sanzionatorio ha natura amministrativo-tributaria ed è quindi applicabile l’istituto del ravvedimento operoso in sede di regolarizzazione delle violazioni commesse. Nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:

  • prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/ errata;
  • direttamente con la dichiarazione IVA o successivamente alla sua presentazione, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta o errata.

Quindi, nel caso in cui:

  • con la presentazione della dichiarazione IVA siano inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati delle comunicazioni periodiche è dovuta solo la sanzione di cui al citato comma 2-ter, ridotta grazie al ravvedimento;
  • non siano sanate le omissioni/irregolarità, ai fini del ravvedimento operoso si rende necessario presentare un Mod. IVA integrativo versando la sanzione dal 90% al 180% in caso di maggior IVA dovuta, ridotta in base al ravvedimento.

Il quadro VH va compilato per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione, anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione.

Esempio - Operazioni non imponibili o esenti IVA che, pur concorrendo all’ammontare totale delle operazioni attive o passive, non comportano l’insorgenza di un’imposta esigibile o detraibile.

Gli errori e le omissioni riguardanti queste operazioni possono essere regolarizzati attraverso l’esposizione dei dati corretti nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA. Poiché tali dati non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH e non varia l’ammontare dell’imposta da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica interessata, non deve essere compilato il quadro VH.

Qualora l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) è necessario comunque barrare la casella “ VH “ posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.

Questo documento fa parte diModello IVA 2023