News
Accertamento e riscossione
Free

Rottamazione-quater anche per i decaduti dell’ultima sanatoria

13 Febbraio 2023
Rottamazione-quater anche per i decaduti dell’ultima sanatoria

Anche chi ha aderito alla rottamazione-ter, ex art. 3 del D.L. n. 119/2018, indipendentemente dal fatto se la sanatoria è ancora in essere o meno, può, per gli stessi debiti, aderire alla rottamazione-quater, commi da 231252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

La precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un avviso pubblicato sul proprio portale.

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) consente anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio.

Possono quindi presentare istanza anche tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a pagare entro i termini le rate della Rottamazione-ter per l’anno 2022, compresi pertanto coloro che, nei primi giorni di dicembre, hanno riscontrato malfunzionamenti dei servizi telematici di pagamento a causa dell’elevato numero di accessi.

In realtà, la possibilità di passare dalla rottamazione-ter (ancora in corso o meno), alla quater, era già stata messa nero su bianco dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione nel comunicato stampa del 20 gennaio scorso che ha dato il via alla nuova rottamazione delle cartelle.

Passando alla nuova rottamazione, rispetto al debito residuo, il contribuente risparmierà anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era dovuto su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Posto che, il contribuente può estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Questo documento fa parte diRottamazione-quaterTREGUA FISCALE