Ai fini IRPEF le pertinenze di un fabbricato fruiscono del medesimo trattamento del fabbricato cui sono asservite, senza che sia necessaria una particolare categoria catastale o fissato un numero massimo delle stesse. L’unica condizione è che siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione (art. 817 c.c.), anche se appartengano ad un fabbricato distinto (C.M. n. 98/2000).
Ai fini Imu, tuttavia, possono essere considerati come pertinenza dell'abitazione principale soltanto gli immobili:
Con riferimento alle pertinenze assoggettate ad Imu, in relazione all’abitazione principale:
Nel caso in cui il contribuente sia proprietario di un secondo garage, pertanto, in sede di compilazione del modello dichiarativo, nel quadro B, ove utilizzi il modello 730 oppure RB, se si utilizza del modello Redditi PF, andrà specificato:
Questo documento fa parte diDICHIARATIVI 2023Dichiarazione 730/2023
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