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Il credito sulle commissioni pagamenti elettronici nel quadro RU del Modello Redditi SP

2 Maggio 2023
Il credito sulle commissioni pagamenti elettronici nel quadro RU del Modello Redditi SP

Il credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (art. 22 D.L. n. 124/2019; art. 11-bis, comma 10 , D.L. n. 73/2021) trova spazio nel quadro RU del Modello Redditi SP 2023.

Con il codice credito “H3”, nella sezione I del quadro RU del Modello Redditi va indicato il credito d’imposta istituito dall’art. 22 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante: 

  • carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  • altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta è previsto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, ed è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.

Non sono previste limitazioni riferite ai canali di vendita; il credito può quindi rilevare anche per le commissioni inerenti pagamenti tracciabili nell’ambito dell'e-commerce, fermo restando che il beneficio non opera se l’acquirente è soggetto passivo Iva.

I dati del credito mensile sono acquisiti dagli esercenti attraverso comunicazioni da parte degli operatori che mensilmente e per via telematica inviano l’elenco e le informazioni sulle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione adottino strumenti di pagamento elettronico nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, collegati agli strumenti di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo. Gli strumenti di pagamento elettronici devono soddisfare i requisiti tecnici di collegamento previsti dal provvedimento Agenzia delle Entrate 6 agosto 2021 , n. 211996.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Per la compensazione del credito d’imposta in F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6916”. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito. Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d’imposta 2022.

Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU, ma poi va sterilizzato fiscalmente nel quadro RF/RG perchè non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

Nella tabella codici aiuti di Stato, relativa alla compilazione del rigo RS401, per tale agevolazione è previsto il codice aiuto “58”.

Questo documento fa parte diDICHIARATIVI 2023Quadro RU