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Tax credit 30% commissioni POS anche per il 2023

16 Maggio 2023
Tax credit 30% commissioni POS anche per il 2023

Anche per il 2023 è possibile fruire del tax credit in misura pari al 30% delle commissioni sui pagamenti elettronici. Con l’art. 22 del D.L. n. 124/2019 è stato riconosciuto, a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che hanno conseguito nell’esercizio precedente ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, un credito di imposta, commisurato alle commissioni sostenute per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, riconducibili a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, nella misura del 30%.

Successivamente, il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), con l’art. 11-bis, comma 10, aveva apportato una parziale modifica al Decreto n. 124/2019, prevedendo, limitatamente al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, l’incremento del beneficio al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione avessero adottato sistemi evoluti di incasso.

Con riferimento al 2023 opera quindi la disciplina a regime, non essendo previsto un termine ultimo per l’agevolazione che torna alla misura prevista dalla disciplina originaria, concessa in misura pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.

I soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni.

Il tax credit relativo all’anno 2023 potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, codice tributo 6916 - ex risoluzione Ade 48/E/2020 e dovrà essere indicato in sede di compilazione del quadro RU del modello Redditi (codice credito H3). Il beneficio riferibile a tale annualità riveste altresì natura di aiuto di Stato, in regime de minimis; di conseguenza, andrà indicato anche al rigo RS401.

Sul punto vale la pena ricordare inoltre che il D.M. 3 marzo 2023, in attuazione dell’art. 1, comma 386 della Legge n. 197/2022, ha istituito presso il MEF un tavolo tecnico volto a mitigare le spese fino a 30 euro a carico degli esercenti di attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro (comunicato stampa MEF 4 marzo 2023).

Questo documento fa parte diQuadro RU