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Compensi per attività sportive dilettantistiche nel modello 730/2023

23 Maggio 2023
Compensi per attività sportive dilettantistiche nel modello 730/2023

Per quegli atleti che percepiscono dei guadagni a seguito dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche, il Fisco ha da sempre un occhio di riguardo. Vediamo di seguito le modalità di tassazione previste per l’anno d’imposta 2022 e la corretta indicazione di tali compensi nel modello 730.

Come noto sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

  • alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e, di conseguenza, quelle dell’ex Unione nazionale per l’incremento delle razze equine - UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
  • ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare, fino all’1° luglio 2023 è previsto che:

  • i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito;
  • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23 per cento);
  • sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 30.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di acconto (con aliquota del 23 per cento).

La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo di imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Le somme eccedenti i 10.000 euro sono soggette anche ad addizionale regionale IRPEF e all’addizionale comunale IRPEF. Le aliquote da applicare devono essere quelle effettivamente deliberate dalla Regione o dal Comune titolari del tributo. Infatti, come precisato dalla risoluzione n. 106/2012 dell’Agenzia delle Entrate “sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro (oggi euro 10.000), deve essere applicata l’aliquota IRPEF del 23 per cento, l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale”.

La parte di reddito eccedente euro 30.658,28 deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta.

Il sig. Bianchi ha percepito nel corso del 2022 da un’associazione sportiva dilettantistica un compenso per l’attività sportiva pari ad euro 40.000. Ipotizziamo un’aliquota dell’addizionale regionale all’1,23 per cento e quella dell’addizionale comunale allo 0,8 per cento.

 

Compensi percepiti nel 2022

Ritenute IRPEF

Addizionale regionale (1,23%)

Addizionale comunale (0,8%)

Compensi esenti

10.000

-

-

-

Compensi con ritenuta a titolo d’imposta

20.658

4.751

254

16

Compensi con ritenuta a titolo d’acconto

9.342

2.146

115

75

Totale

40.000

6.900

369

240

In sede di compilazione del modello 730/2023 il contribuente dovrà indicare tali componenti nel quadro D del modello 730/2023, utilizzando il codice “7” nell’apposita casella del rigo D4 - redditi diversi:

Il totale dell’addizionale regionale trattenuta dovrà essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.

Questo documento fa parte diDichiarazione 730/2023