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Superbonus: fatture per interventi trainati dopo la fine lavori non agevolate

15 Giugno 2023
Superbonus: fatture per interventi trainati dopo la fine lavori non agevolate

L’emissione di fatture per interventi trainati avvenuta dopo la fine lavori costituisce un problema ai fini dell’ammissibilità della spesa alla luce del fatto che le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Con riferimento all’applicabilità del Superbonus al 110% in relazione agli interventi c.d. “trainati” l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, relativamente alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti (circolare 24/E/2020, par. 2.2).

A titolo esemplificativo, quindi, se per gli interventi eseguiti da un contribuente su un edificio unifamiliare:

  • la fine lavori è dichiarata in data 20 dicembre 2022;
  • le fatture di saldo emesse con lo sconto in fattura (quindi a “zero”), comprendenti quote di lavori trainati, portano una data successiva (15 gennaio 2023),

l’agevolazione non spetta per tali lavori trainati.

Nel caso analizzato, infatti, la data di emissione della fattura relativa agli interventi trainati, recante, appunto, lo sconto in fattura del corrispettivo (quindi non pagato), doveva essere compresa, per rispettare la condizione sopra indicata, “nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

Questo documento fa parte diSUPERBONUS 2023