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Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo: le condizioni per la detrazione e l’indicazione nel 730

12 Luglio 2023
Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo: le condizioni per la detrazione e l’indicazione nel 730

Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

L’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio,
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo,
  • su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Ai fini del Superbonus, l’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio sulle pensiline di un parcheggio aperto (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 4.3.2).

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato la disposizione prevedendo che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche “su strutture pertinenziali agli edifici”, con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione in argomento.

Quindi il Superbonus spetta anche se l’installazione di impianti solari fotovoltaici è realizzata:

  • sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
  • su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo (circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, par. 3.4.3).

L’applicazione della maggiore aliquota al 110% o 90% è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) SPA dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

È possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col GSE a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza del Gestore (circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, par. 3.4.3).

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, la detrazione è calcolata fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del TUE.

Se l’impianto è:

  • al servizio di un intero edificio, anche in condominio, il limite di potenza degli impianti agevolabili, pari a 20 kW, è riferito all’edificio condominiale oggetto di intervento
  • se, invece, l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a ciascuna unità abitativa (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 4.3.3). Pertanto, ad esempio, in un condominio costituito da 4 edifici è possibile agevolare 4 impianti fotovoltaici di potenza ciascuno fino a 20 kW.

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nell’ambito di interventi di “nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del TUE che restano invece, ordinariamente, esclusi dalle agevolazioni fiscali. In tal caso, tuttavia, l’installazione dell’impianto fotovoltaico è agevolabile ai fini del Superbonus solo a condizione che sia effettuata congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica o antisismici e spetta solo per le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico e non anche per le spese riferite agli interventi di efficienza energetica o antisismici esclusi, invece, dal Superbonus in quanto realizzati nell’ambito di un intervento di “nuova costruzione” (circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, par. 3.4.3). Ciò implica, ad esempio, che se l’impianto fotovoltaico è installato successivamente all’accatastamento dell’edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione di un intervento di coibentazione esterna, non possono essere ammesse al Superbonus neanche le spese relative all’installazione del predetto impianto non essendo stato realizzato “congiuntamente” all’intervento di coibentazione.

Diversamente, qualora l’installazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente al predetto intervento di coibentazione esterna, prima dell’accatastamento dell’edificio, e le date delle spese sostenute per l’installazione dell’impianto siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori di coibentazione, è possibile accedere al Superbonus esclusivamente, tuttavia, con riferimento alle spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. È, tuttavia, sempre necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica e devono essere sempre redatti gli APE convenzionali. La detrazione riguarda l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e a partire dal 13 giugno 2022 dagli obblighi di cui all’art. 26 e allegato 3 del D.Lgs. n. 199/2021 (circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, par. 3.4.3).

In caso di installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, la detrazione è riconosciuta alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per l’installazione degli impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

I righi E41/E53 quadro E sez IIIA del modello 730/2023 sono quelli in cui andranno indicati gli oneri relativi:

In particolare con il codice 16 a colonna 2 andranno indicate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente ad un intervento “trainante” di:

  • isolamento termico delle superfici opache (interventi con codici 30 e 31 nella sezione IV del quadro E)
  • o sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi con codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E)

o adozione di misure antisismiche agevolabili al 110% (codici da 5 a 11 nella presente colonna 2).

Questo documento fa parte diDichiarazione 730/2023