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Titolare effettivo: casistiche per l'individuazione del soggetto

12 Ottobre 2023
Titolare effettivo: casistiche per l'individuazione del soggetto

Il titolare effettivo è definito dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 come: “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.

I commi successivi del medesimo art. 20 forniscono i criteri per individuare concretamente il titolare effettivo dei soggetti interessati.

Il decreto (v. art. 21, commi 1  e 3 ) obbliga quindi:

  1. le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese;
  2. le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al D.P.R. n. 361/2000;
  3. i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia

a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro imprese.

Se l’esame degli assetti proprietari delle società di capitali consente di individuare i titolari (persone fisiche) diretti o indiretti di oltre il 25% del capitale sociale, l’indagine si conclude al primo step: in caso contrario vanno utilizzati, in via scalare, gli altri due criteri ("criterio del controllo" e "criterio residuale"). I vari criteri vanno cioè utilizzati in successione.

A volte titolarità effettiva e titolarità formale delle partecipazioni possono non coincidere.

Il titolare formale, anche se persona fisica, potrebbe cioè non essere il titolare effettivo della partecipazione: spetta agli amministratori – in base all’art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2007 – svolgere le necessarie indagini traendo le informazioni da tutte le fonti in loro possesso, senza fermarsi al dato formale fornito dai soli assetti proprietari, chiedendo informazioni al socio.

La dichiarazione dell’amministratore che attesta la titolarità effettiva è resa nella forma dell’autocertificazione e va assunta come tale ai fini dell’iscrizione di quanto in essa indicato: l’ufficio camerale non entra nel merito e non può contestare i contenuti opponendo, ad esempio, le diverse titolarità formali delle quote di partecipazione.

Esempi di applicazione dell’art. 20, commi12 ("criterio della proprietà") - 1. Società con solo soci con proprietà diretta

I titolari effettivi "diretti" di Alfa srl, in base all’art. 20, comma 2 , lett. a), sono i soci "A", "B" e "C".

Caso particolare: Se "B" fosse un mandatario senza rappresentanza di "D" – per conto del quale gestisce la partecipazione – i titolari effettivi da dichiarare agli uffici del registro delle imprese, diventerebbero "A" (titolare diretto), "D" (titolare indiretto) e "C" (titolare diretto).

2. Società con soci con proprietà diretta e indiretta

Se Delta spa è controllata da "G", socio-persona fisica, anche "G" è titolare effettivo (indiretto) di Beta srl. In questa ipotesi i titolari effettivi da dichiarare all’ufficio del registro delle imprese – in base all’art. 20, comma 2 , lett. a) e b) – sono "A" (titolare diretto), "B" (titolare diretto) e "G" (titolare indiretto).

Caso particolare: Se "B" fosse un mandatario senza rappresentanza di "D" – per conto del quale gestisce la partecipazione – i titolari effettivi da dichiarare all’ufficio del registro delle imprese diventerebbero "A" (titolare diretto), "D" (titolare indiretto) e "G" (titolare indiretto).

Ciò premesso, l’indagine sulla titolarità effettiva – condotta utilizzando il "criterio della proprietà" – potrebbe fornire solo riscontri parziali a causa, ad esempio, della mancata collaborazione di uno dei soci (imposta dall’art. 22, comma 3 ). 

L’amministratore di Alfa srl ha notizia che "A" e "C" sono titolari effettivi della società ma non è certo della titolarità effettiva di "B", che da alcuni indizi sembra piuttosto il prestanome di terzi: posto che non può omettere la dichiarazione (incapperebbe nella sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.) l’amministratore può attestare la sola titolarità effettiva di "A" e di "C". In questo caso, cioè, l’esame degli assetti proprietari consente di individuare in modo univoco alcuni titolari effettivi ma non tutti: non è quindi possibile utilizzare il criterio del "controllo", che opera in via subordinata quando non sia possibile individuare la persona fisica (o le persone fisiche) titolare effettivo dell’ente (nell’esempio prospettato l’indagine sulla proprietà ha permesso di individuare due titolari effettivi).

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