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LEGGE DI BILANCIO 2024
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Novità IMU dal 2024 (Legge di bilancio 2024)

27 Dicembre 2023
Novità IMU dal 2024 (Legge di bilancio 2024)

Sono diverse le norme contenute nella Legge di Bilancio 2024, che vedranno la luce entro fine anno.

Le riepiloghiamo in sintesi:

Le novità IMU della Manovra 2024
Fattispecie Rif. normativo Descrizione
Norma interpretativa Esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali e urgenti disposizioni in materia fiscale Art. 18-quater, co. 1
  • L’art. 18-quater, al comma 1, detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da:
    • enti pubblici,
    • e privati diversi dalle società,
    • trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale,
    • organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
  • In particolare, tale previsione si interpreta nel senso che:
    • gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un OICR residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
    • gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. 

Sul punto, si ricorda che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU, prevista dall'art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992, non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse.

Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate) e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).

Secondo tale orientamento, l’esenzione si applica al solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti – comodante e comodatario – sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 21 marzo 2019, n. 8073 ).

Tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali Art. 18-quater, commi da 2 a 4
  • L’art. 18-quater, comma 2, detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.
  • Il comma 3 detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta. Quindi,  l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 2 (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’art. 1, comma 762 della Legge n. 160/2019  (entro il 28 ottobre 2023) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
  • Il comma 4 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica. A decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali – cfr. riquadro in azzurro) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Esenzione IMU Comune di Umbertide Art. 82, comma 2-bis
  • L’art. 82, comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, prevede una esenzione dell’imposta municipale sugli immobili IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
  • In particolare, la disposizione in commento applica l’esenzione sopra descritta a condizione che i fabbricati ad uso abitativo siano risultati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
  • La medesima esenzione si applica per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, qualora tale ricostruzione o agibilità intervenga prima dei 31 dicembre 2024.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024, la definizione per i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione, comunque nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.

Imposta municipale propria – regione Friuli Venezia Giulia Art. 88, comma 7-bis 
  • L’art. 88, comma 7-bis, introdotto in sede referente, applica, dal periodo d’imposta 2023, anche alla regione Friuli Venezia Giulia l’imposta municipale propria (IMU).
  • Nel dettaglio, l’art. 88, comma 7-bis, in esame, introdotto in sede referente, dispone di applicare, dal periodo d’imposta 2023, anche all’imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022, le disposizioni inerenti l’imposta municipale propria di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011 (recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

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