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Le novità per le garanzie sui mutui apportate dalla Legge di bilancio 2024

3 Gennaio 2024
Le novità per le garanzie sui mutui apportate dalla Legge di bilancio 2024

L'unico articolo della Legge di Bilancio 2024, ai commi da 8 a 13 contiene delle novità in tema di facilitazioni all’accensione di mutui per la casa di abitazione.

Stabilisce, in particolare, una maggiore dotazione di 282 milioni di euro per il Fondo di garanzia per la prima casa. In particolare, per l’anno 2024, per supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono incluse tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito i seguenti nuclei familiari:

  1. nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui;
  2. nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 45mila euro annui;
  3. nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 50mila euro annui.

Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento ed il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari prima indicati, la garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima:

  • dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera a) che precede,
  • dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di cui alla lettera b) e
  • del 90% per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui ai nuclei di alla lettera c).

Per le garanzie rilasciate a tali condizioni  è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore:

  • all’8,5% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a) che precede,
  • al 9% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) che precede
  • e del 10% dell’importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c) che precede ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

Alle operazioni di finanziamento ammesse all’intervento della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, nei casi che precedono, si applicano l’elevazione della garanzia fino all’80% della quota capitale anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm).
Infine, per l’anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo di garanzia rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, se le condizioni economiche rimangano invariate o siano migliorative di quelle originarie e, comunque, non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Il termine per godere dell'agevolazione - di cui all’art. 64, comma 3 , primo e secondo periodo, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 -  è differito al 31 dicembre 2024.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

  • risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del MEF ed è pubblicato trimestralmente dal Ministero stesso ai sensi della Legge n. 108 del 1996 (recante “Disposizioni in materia di usura”). Il TEGM si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. Sulla base del TEGM è calcolato il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari.

Il TEG

  • è invece il tasso effettivo globale praticato dall’intermediario in una specifica operazione (ad esempio in un contratto di mutuo) ed espresso su base annua. Per approfondimenti, si veda la pagina sul sito della Banca d’Italia Tassi effettivi globali medi (TEGM). Riguardo ai metodi di calcolo del TEGM e del TEG, si veda la pagina internet Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate sul medesimo sito della Banca d’Italia.

L’Interest Rate Swap (IRS),

  • è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi costituiti da pagamenti di interessi applicando a uno stesso capitale nozionale (ossia capitale sul quale vengono fatti i calcoli del contratto) due diversi tassi d’interesse (cfr. sito Borsa italiana). Nella loro forma più semplice (plain vanilla), gli IRS danno luogo a uno scambio di flussi di interessi in cui una controparte paga un tasso fisso e l’altra un tasso variabile su un valore nozionale sottostante, che invece non viene scambiato.

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