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Quadro RU: credito residuo da investimenti in beni strumentali ordinari

30 Maggio 2024
Quadro RU: credito residuo da investimenti in beni strumentali ordinari

La sezione I del quadro RU è destinata a monitorare la nascita del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “4.0”, materiali o immateriali, che hanno i “codici credito”:

  • Cod.  2L - Beni materiali “4.0” Investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1 , co. 1057, L. n. 178/2020 (beni di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016)
  • Cod. 3L - Beni immateriali “4.0” Investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1 , comma 1058, Legge n. 178/2020 (beni di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016)

Non è più presente il cod. “L3” riferito agli investimenti in beni strumentali materiali/immateriali “generici”, di cui all’art. 1 , co. 1055, L. n. 178/2020, in quanto l'agevolazione è terminata nel 2022.

Nel quadro RU possono essere compilati:

  • nella Sez. I: i righi RU1, RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12
  • nella Sez. IV: i righi RU130, RU140, RU141, RU150, RU151, RU152.

Nella sezione IV vanno compilati i righi RU130 e RU140 dove vanno indicati: 

  • a RU130: gli investimenti effettuati nel 2023 (di cui a col. 1 del rigo RU5)
  • a RU140: gli investimenti “prenotati” nel 2023 (di cui a col. 2 del rigo RU5).

I righi RU130 ed RU140 vanno compilati come segue:

  • Col. 4 Codice credito “2L”: per i beni materiali 4.0 (di cui all'All. A alla L. n. 232/2016) bisogna indicare:
    •  a col. 4A: il costo già incluso in colonna 4, relativo ad investimenti di cui al primo gruppo, di cui all'Allegato A , Legge n. 232/2016;
    • a col. 4B: il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell'Allegato A, Legge n. 232/2016;
    • a col. 4C: il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell'Allegato A, Legge n. 232/2016.
  • Col. 5 Cod. cred. “3L”:  gli investimenti in beni di cui all'Allegato B alla Legge n. 232/2016.

Nel caso di riporto di un credito dall'anno 2022 residuo, anche di beni strumentali ordinari, nel Modello redditi PF 2024 per l'anno 2023 si procederà come nell'esempio di seguito:

 

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