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Concordato preventivo biennale: forfetari al nodo dell’acconto con maggiorazione

16 Settembre 2024
Concordato preventivo biennale: forfetari al nodo dell’acconto con maggiorazione

Se per chi sceglie il versamento con metodo “previsionale” l’imposta dovuta dovrebbe poter considerare l’applicazione della sostitutiva, ad oggi resta aperta, tuttavia, la questione che avvenga altrettanto in caso di applicazione del “metodo storico”, con il rischio di dover versare acconti maggiori rispetto all’imposta concretamente dovuta. Con focus specifico sui contribuenti forfetari si pone poi il problema di capire come applicare la maggiorazione (10 o 3%) prevista dall’art. 31, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 13/2024.

Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, la norma prevede che, per i contribuenti che applicano il metodo “storico”, si applichi una maggiorazione pari al “10% oppure del 3% nel caso di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente”.

Dal dato normativo non è possibile dedurre con certezza quale riferimento da considerare per il calcolo del reddito “di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente”:

  1. Il reddito netto 2023 (rigo LM38 modello REDDITI PF 2024); oppure
  2. il reddito lordo (rigo LM34).

A parere di chi scrive, andrebbe considerato il primo parametro in quanto l’imposta sostitutiva si calcolo sul reddito netto dichiarato per il 2023. Resta fermo, tuttavia, che a diverse conclusioni potrebbe giungersi valutando in chiave analogica la disciplina dettata per i soggetti ISA dall’art. 20, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 13/2024.

In tal caso, infatti, la maggiore si applica si considera come reddito “di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16”. Detto in altri termini, i soggetti ISA guardano al reddito dichiarato per il 2023 depurato delle componenti “straordinarie” indicate nei citati artt. 15 e 16. Se il medesimo principio fosse applicabile ai contribuenti forfetari, si avrebbe come conseguenza quella di calcolare l’acconto sull’importo del reddito indicato al rigo LM34 (al lordo dei contributi previdenziali versati nel 2023), ben maggiore di quanto indicato al rigo LM38.

Appare evidente, quindi, che l’Agenzia chiarisca al più presto il trattamento applicabile così da completare il set informativo a disposizione dei contribuenti per una compiuta valutazione di tale scelta che, come sopra delineato, ha importanti effetti sul piano finanziario per l’aderente alla proposta di concordato.

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