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Patente a crediti e accesso ai cantieri, cosa cambia dal 1° novembre 2024?

4 Novembre 2024
Patente a crediti e accesso ai cantieri, cosa cambia dal 1° novembre 2024?

Il 31 ottobre 2024 è scaduto il termine fissato nella circolare n. 4/2024 dell'INL per l’invio tramite PEC dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva che sostituisce la patente a crediti telematica. La richiesta di Patente a Crediti, esperibile già dal 1° ottobre, andava quindi effettuata entro il 31 ottobre 2024. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non prevede il rilascio di una ricevuta, ferme restando le ricevute di avvenuta consegna e avvenuta accettazione all’invio della PEC, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta.

Dal 1° novembre è possibile operare in cantiere esclusivamente sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Infatti, dal 1° novembre l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non ha più alcuna efficacia e sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL.

Per questo, per l'accesso, va mostrata la richiesta effettuata entro il 31 ottobre 2024 tramite portale.

A partire dal 1° novembre non è più possibile trasmettere via PEC l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando indispensabile aver effettuato entro il giorno precedente la richiesta di rilascio della patente.

Dotazione della patente - La dotazione iniziale è di 30 crediti, che potranno essere aumentati fino a ulteriori 30 in base all’anzianità dell’impresa e alla mancanza di violazioni in materia di salute e sicurezza, e fino a ulteriori 40 per attività, investimenti o formazione intrapresi dall’azienda per aumentare la sicurezza.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti (art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008).

È possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 esclusivamente nell'ipotesi completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008).

Oltre ai 30 crediti, ogni richiedente potrà ottenere fino a un massimo di 100 crediti (art. 4 , comma 2, del D.M. n. 132/2024) di cui:

  • ulteriori 30 legati alla storicità dell'azienda e in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio,
  • nonché 40 attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro (art. 5 del D.M. n. 132/2024).

Nel caso in cui il numero dei crediti sia inferiore a 15, il recupero fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto:

  • dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008,
  • nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione,
  • e dell'eventuale realizzazione di uno ,o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 5 , comma 4, lett. a) del D.M. n. 132/2024 (art. 7 del D.M. n. 132/2024).

La patente può essere sospesa. Il Ministero del Lavoro ha individuato (art. 3 del D.M. n. 132/2024) le casistiche in cui la sospensione è obbligatoria (infortuni mortali) e quelle in cui vi è un margine di discrezionalità (inabilità permanente, certificata con provvedimento dell'INAIL, o irreversibile menomazione), fatte salve le situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità, che saranno valutate dell'Ispettorato competente. In entrambe le ipotesi sarà sempre richiesta la prova almeno della colpa grave.

La patente potrà essere oggetto di revoca (art. 27, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008) in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.

In cantiere senza la patente - L'impresa o il lavoratore autonomo che:

  • opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti)
  • o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti

è soggetto:

  • a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
  • all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non ha verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto o, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

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