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Regime forfetario 2025: soglia di reddito innalzata e riduzione al 50% dei contributi

9 Gennaio 2025
Regime forfetario 2025: soglia di reddito innalzata e riduzione al 50% dei contributi

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) aumenta la soglia di redditi di lavoro dipendente e assimilato rilevante ai fini dell’accesso al regime forfetario. Per effetto della modifica alla causa ostativa recata dalla lettera d-ter) del comma 57 della Legge n. 190/2014, infatti, per il 2025, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il limite previsto è innalzato da 30.000 a 35.000 euro.

Ai fini della verifica del rispetto della soglia rilevano:

Art. 49 TUIR

Redditi di lavoro dipendente:

  • quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro;
  • le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  • le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del Codice di procedura civile, ovvero le somme percepite dal lavoratore a seguito di sentenza di condanna al datore di lavoro al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, compresi interessi e somme eventualmente riconosciute a titolo di maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.

Art. 50 TUIR

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione:
  • agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica,
  • alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
  • alla partecipazione a collegi e commissioni,
  • ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (es. compenso amministratore);
  • le remunerazioni dei sacerdoti;
  • i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni. Rilevano anche i compensi per la partecipazione a commissioni tributarie, tribunale di sorveglianza e ai magistrati onorari;
  • indennità ed assegni vitalizi percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità per altre cariche pubbliche;
  • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
  • le prestazioni pensionistiche complementari;
  • gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili:
  • gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
  • gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale,
  • gli assegni alimentari, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, corrisposti a persone indicate nell’art. 433 del Codice civile.

La nuova soglia permetterà un allargamento della platea dei contribuenti che possono beneficiare del regime di favore. Ad esempio, un contribuente già titolare di posizione in regime forfetario nel 2024, potrà mantenere il regime agevolato nel 2025 anche nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2024 siano superiori a 30.000 euro, purché inferiori a 35.000 euro.

La Legge di Bilancio 2025 prevede anche una agevolazione in materia contributiva per i nuovi forfetari. Il comma 186 della Legge n. 207/2024, inserito dalla Camera dei deputati, introduce, per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%. Tale riduzione contributiva:

  • è attribuita per 36 mesi;
  • è applicabile anche dai contribuenti che applicano il regime forfetario;
  • è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote.

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Questo documento fa parte del FocusManovra 2025