In relazione agli interventi antisismici, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR e dell’art. 16, commi 1-bis - 1-septies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, spetta una detrazione del 50-65-70-75-80-85% (o nella versione superbonus del 110-90%) dall’imposta lorda, entro un limite massimo di spesa, a seconda dell’anno in cui sono state sostenute le spese, della riduzione della classe di rischio sismico, se gli interventi hanno riguardato parti comuni condominiali o interi edifici con successiva vendita delle unità immobiliari (vi rientra anche il sismabonus acquisti).
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