Entro martedì 3 giugno 2025 (primo giorno lavorativo successivo al 31 maggio 2025 che cade di sabato) occorre effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2025.
Come noto il versamento dell’imposta di bollo dovuta dovrà essere effettuato secondo le scadenze stabilite dall’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014 novellato dal D.M. 4 dicembre 2020, riepilogate di seguito:
Periodo di riferimento |
Termine di versamento |
Codice tributo |
I trimestre |
31 maggio |
2521 |
II trimestre |
30 settembre |
2522 |
III trimestre |
30 novembre |
2523 |
IV trimestre |
28 febbraio anno successivo |
2524 |
In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, contenente:
Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 5.000 euro (soglia così innalzata dall’art. 3, commi 4 e 5, del D.L. 73/2022 a decorrere dall’1.1.2023), il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre).
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