News
IRPEF

Cessioni immobiliari e superbonus: quando scatta la tassazione

2 Luglio 2025
Cessioni immobiliari e superbonus: quando scatta la tassazione

Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal titolo “La tassazione delle plusvalenze su immobili oggetto di interventi agevolati con il c.d. Superbonus: aspetti controversi”, pubblicato il 1° luglio 2025 offre un’analisi dettagliata delle nuove regole fiscali sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus, evidenziando le principali criticità interpretative e operative.

Di seguito una tabella che riassume i contenuti dei principali paragrafi.

Sintesi

Premessa e prime interpretazioni di prassi dell’Agenzia delle Entrate

  • Viene introdotta la nuova disciplina che, dal 2024, prevede la tassazione delle plusvalenze su immobili oggetto di superbonus conclusi da meno di dieci anni, a prescindere dalla percentuale di detrazione e dalla modalità di fruizione. Sono escluse le cessioni di immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del decennio.
  • Vengono illustrati i criteri di calcolo e le prime interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Immobile acquisito per successione e successivamente oggetto di interventi superbonus

  • Gli immobili acquisiti per successione sono esclusi dalla nuova tassazione anche se i lavori superbonus sono stati eseguiti dall’erede dopo la successione. Se la proprietà è solo parziale, la tassazione si applica solo sulla quota non acquisita per successione.

Immobile acquistato fruendo del sismabonus acquisti in versione superbonus

  • Le cessioni di unità immobiliari acquistate con il sismabonus acquisti in versione superbonus sono escluse dalla nuova tassazione, ma resta la tassazione ordinaria se la rivendita avviene entro cinque anni dall’acquisto.

Interventi superbonus effettuati dal donante

  • Gli immobili ricevuti per donazione non sono esclusi dalla nuova tassazione. La plusvalenza è imponibile solo se i lavori superbonus sono stati effettuati dal donatario dopo la donazione. Se i lavori sono stati realizzati dal donante prima della donazione, la plusvalenza non è tassabile secondo la nuova disciplina, salvo ipotesi di abuso del diritto o interposizione fittizia.

Immobile oggetto di interventi superbonus senza trasformazione urbanistica ed edilizia

  • La tassazione delle plusvalenze si applica anche agli immobili oggetto di interventi superbonus che non comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie rilevanti, in quanto la norma si riferisce a qualsiasi intervento agevolato ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Cessione dell’immobile antecedentemente alla fine dei lavori

  • La tassazione delle plusvalenze scatta solo se i lavori superbonus sono stati conclusi. Se la cessione avviene prima della fine lavori, non si applica la nuova disciplina, anche se il superbonus è stato fruito tramite SAL. Sono illustrati i criteri per individuare la data di conclusione dei lavori e le implicazioni in caso di mancato completamento.

Cessione tramite il contratto di rent to buy

  • La plusvalenza è tassabile solo se il trasferimento della proprietà avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori superbonus.
  • Se l’opzione di acquisto viene esercitata dopo il decennio, la plusvalenza non è imponibile secondo la nuova disciplina.

Sullo stesso argomento:Bonus 110%

Questo documento fa parte del FocusBonus edilizi