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Esenzione IMU ENC valida indipendentemente dalla categoria catastale

15 Dicembre 2025
Esenzione IMU ENC valida indipendentemente dalla categoria catastale

Il regime di esenzione IMU per gli enti non commerciali trova una conferma significativa su un punto spesso oggetto di dubbi interpretativi: la categoria catastale dell’immobile è del tutto irrilevante ai fini dell’agevolazione.

La struttura normativa che disciplina il beneficio non fa infatti mai riferimento al classamento catastale, concentrandosi invece esclusivamente sui requisiti soggettivi e oggettivi richiesti agli enti che svolgono attività meritevoli.

Il riferimento fondamentale resta l’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, che riconosce l’esenzione per gli immobili utilizzati per attività assistenziali, sanitarie, previdenziali, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto.

Tale norma - richiamata dall’art. 1, comma 759, lett. g), della Legge n. 160/2019 - non collega in alcun modo il beneficio alla categoria catastale, ma alla destinazione funzionale del bene.

A rafforzare questo impianto interviene l’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, che disciplina l’utilizzo misto degli immobili e introduce il criterio della proporzionalità quando non sia possibile individuare porzioni autonome. Anche in questo caso, il parametro di riferimento è l’utilizzazione concreta dell’unità immobiliare, non la sua classificazione catastale.

Il quadro tecnico è definito dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, che stabilisce i requisiti generali e di settore e i criteri per determinare se l’attività è svolta con modalità non commerciali. Anche questa fonte primaria, che regola l’intero sistema delle agevolazioni ENC, non attribuisce alcun ruolo alla categoria catastale.

Un’ulteriore conferma arriva dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che già in materia di ICI aveva affermato il principio di irrilevanza del classamento (ad esempio, sentenza n. 19732/2010). L’impostazione è stata ripresa anche in epoca IMU, in coerenza con l’assetto normativo vigente.

L’impianto complessivo dimostra dunque che il legislatore ha inteso garantire un approccio sostanzialistico: ciò che conta è l’effettivo utilizzo dell’immobile per attività istituzionali svolte in modalità non commerciali, secondo i criteri del D.M. 200/2012, e non la categoria catastale attribuita dal catasto.

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