
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la tassazione IRES delle plusvalenze su beni strumentali viene radicalmente irrigidita: l’opzione per la rateizzazione sopravvive solo per le cessioni di azienda/ramo e per le plusvalenze delle società sportive professionistiche sui diritti agli atleti, mentre tutte le altre plusvalenze patrimoniali - diverse da quelle in regime Pex - saranno integralmente tassate nell’esercizio di realizzo. Per le imprese ciò si traduce in un vero “stress test” di cassa sulle operazioni straordinarie e sulle dismissioni di asset, con effetti immediati sulla pianificazione fiscale e sui piani di investimento.
Il nuovo perimetro della rateizzazione - I commi 42-43 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 riscrivono l’art. 86, comma 4, del TUIR, introducendo un regime selettivo che distingue nettamente tra plusvalenze “qualificate” e tutte le altre. La regola generale diventa la tassazione integrale nell’esercizio in cui la plusvalenza è realizzata, con una deroga circoscritta alle fattispecie considerate strutturalmente idonee a generare plusvalori di importo rilevante e di natura straordinaria.
In particolare, la possibilità di “spalmare” la tassazione in cinque esercizi viene conservata solo per:
Stop alle plusvalenze “a rate” sui beni strumentali - La trasformazione più incisiva riguarda la disciplina delle plusvalenze sui beni strumentali materiali e immateriali, nonché sulle immobilizzazioni finanziarie prive dei requisiti Pex, per le quali viene cancellata ogni possibilità di differimento del prelievo. A partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, tali plusvalenze concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito IRES nell’esercizio di realizzo, facendo venir meno la scelta - finora riconosciuta - di distribuirne l’impatto fiscale su cinque anni.
Rispetto alla versione originaria del disegno di Legge (art. 15), che prevedeva una riduzione delle rate da cinque a tre e un allungamento del periodo minimo di possesso a cinque anni, il passaggio in Senato ha segnato un cambio di impostazione:la “razionalizzazione” si trasforma in una vera e propria abrogazione della rateizzazione per i beni strumentali non rientranti nella stretta area di tutela individuata dal nuovo comma 4.
Il quadro sistematico dell’art. 86 TUIR - Restano ferme le regole di determinazione delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86, commi 1-3, TUIR, che definiscono il presupposto impositivo e il criterio di quantificazione del plusvalore. Le plusvalenze su beni relativi all’impresa - diversi dai beni-ricavo - concorrono a formare il reddito quando realizzate mediante cessione a titolo oneroso, indennizzo per perdita o danneggiamento, oppure assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Per le cessioni e i risarcimenti, la plusvalenza è pari alla differenza tra il corrispettivo (o indennizzo) al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato, includendo - nel caso dell’azienda - anche il valore dell’avviamento; per le assegnazioni e le destinazioni extracaratteristiche il confronto avviene tra valore normale e costo non ammortizzato. Su questo impianto rimane neutrale la riforma: l’intervento riguarda esclusivamente il profilo temporale di imputazione della plusvalenza a reddito, non la sua base di calcolo.
Cessioni di azienda e società sportive: le uniche “oasi” - Il legislatore preserva un regime di favore per le cessioni di azienda e di ramo di azienda, riconoscendo che tali operazioni si inseriscono normalmente in processi di riorganizzazione di medio-lungo periodo, per i quali una tassazione immediata e integrale rischierebbe di tradursi in un forte squilibrio finanziario. Se l’azienda è posseduta da almeno tre anni, il soggetto IRES potrà optare per la rateizzazione della plusvalenza in cinque esercizi (quello di realizzo e i successivi, ma non oltre il quarto), oppure scegliere la tassazione integrale nell’anno.
Analoga impostazione viene confermata per le società sportive professionistiche, che potranno continuare a diluire nel tempo la tassazione dei plusvalori derivanti dalla cessione dei diritti allo sfruttamento esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte proporzionalmente riferibile al corrispettivo in denaro e con un periodo minimo di possesso di due anni. La parte residua della plusvalenza, non riconducibile al cash incassato, resta invece tassata integralmente nell’esercizio.
Decorrenza e impatto sugli acconti - Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il che significa - per i soggetti “solari” - dalle operazioni perfezionate dal 1° gennaio 2026. Per la determinazione degli acconti del primo periodo di applicazione, la norma impone l’utilizzo del criterio storico, assumendo l’imposta del periodo precedente come se fosse stata calcolata secondo la disciplina novellata: un accorgimento che neutralizza effetti distorsivi sul calcolo degli acconti, ma che richiede simulazioni puntuali dei nuovi scenari impositivi.
In assenza di esplicita opzione in dichiarazione, la plusvalenza - anche nei casi in cui la rateizzazione è ancora ammessa - concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo, consolidando la centralità della dichiarazione come sede decisiva delle scelte fiscali di gestione del plusvalore. Per imprese e consulenti la finestra temporale che si chiude con il 2025 rappresenta quindi l’ultima occasione per programmare cessioni di beni strumentali con vecchio regime a rate, mentre dal 2026 la pianificazione dovrà spostarsi su un terreno molto più stretto, imperniato quasi esclusivamente sulle operazioni di trasferimento d’azienda e sulla gestione dei diritti sportivi.
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Tassazione e rateizzazione delle plusvalenze dal 2026 |
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Profilo |
Regime fino al 2025 (art. 86, comma 4, TUIR) |
Nuovo regime dal periodo successivo al 31.12.2025 |
Condizioni principali |
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Beni strumentali materiali/immateriali (no Pex) |
Plusvalenza rateizzabile fino a 5 esercizi, su opzione |
Tassazione integrale nell’esercizio di realizzo, senza rateizzazione |
Nessuna eccezione per i beni singoli |
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Immobilizzazioni finanziarie non Pex |
Regole analoghe: rateizzazione fino a 5 esercizi |
Tassazione integrale nell’esercizio di realizzo |
Non più prevista la disciplina ad hoc delle immobilizzazioni finanziarie non Pex |
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Cessione di azienda o ramo d’azienda |
Rateizzazione fino a 5 esercizi, su opzione |
Possibilità di tassazione integrale o rateizzazione in 5 esercizi (anno di realizzo + 4) |
Azienda/ramo posseduti da almeno 3 anni |
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Società sportive professionistiche (diritti atleta) |
Plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi, nei limiti della quota in denaro |
Conferma della rateizzazione in 5 esercizi sulla parte proporzionale al corrispettivo in denaro; residuo tassato subito |
Diritti posseduti da almeno 2 anni |
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Plusvalenze da partecipazioni Pex |
Esenti (art. 87 TUIR) |
Nessuna modifica: continuano a seguire il regime Pex |
Requisiti Pex invariati |
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Scelta di rateizzazione |
Esercizio dell’opzione in dichiarazione dei redditi |
Rimane l’obbligo che l’opzione risulti in dichiarazione; in mancanza, tassazione integrale nell’anno |
Rilevanza formale della dichiarazione |
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Ambito temporale |
Fino alle plusvalenze realizzate entro il 2025 |
Plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2025 (per i “solari”: dal 2026) |
Doppio binario 2025/2026 |
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Acconti del primo anno di applicazione |
Calcolo secondo disciplina previgente |
Acconti determinati con criterio storico, ricalcolando l’imposta 2025 come se valessero le nuove regole |
Necessarie simulazioni delle nuove regole |
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Questo documento fa parte del FocusManovra 2026
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