
I commi 82-101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026 prevedono la c.d. rottamazione-quinquies ossia una nuova definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti:
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2026), quindi a partire dal 21 gennaio 2026.
Potranno essere oggetto di definizione agevolata:
Sull’ultimo punto, rispetto a chi ha aderito alla rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c’è da dire che la nuova sanatoria, in base alle disposizioni di cui ai commi 99 e 100, è ammessa solo laddove ci sia stata decadenza verificata alla data del 30 settembre 2025.
Tale indicazione vale anche per i soggetti c.d. riammessi alla rottamazione-quater in forza delle previsioni di cui all’art. 3-bis D.L. n. 202/2024.
Di conseguenza, chi alla data del 30 settembre 2025 era in regola con i pagamenti, anche se è decaduto in data successiva, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies per i debiti per i quali ha presentato istanza:
Così per fare un esempio, un soggetto riammesso che ha pagato la 2ª rata in ultima scadenza al 9 dicembre 2025, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies. Potrà rateizzare il carico, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ma se per lo stesso aveva già richiesto una rateazione poi decaduta, dovrà verificare la data di attivazione della stessa dalla quale dipende la chance di nuova rateazione.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Rottamazione-quinquies
Questo documento fa parte del FocusManovra 2026Rottamazione-quinquies
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