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Accertamento e riscossione

Rottamazione-quinquies: escluso chi ha i pagamenti in regola della vecchia sanatoria

14 Gennaio 2026
Rottamazione-quinquies: escluso chi ha i pagamenti in regola della vecchia sanatoria

I commi 82-101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026 prevedono la c.d. rottamazione-quinquies ossia una nuova definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti:

  • dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2026), quindi a partire dal 21 gennaio 2026.

Potranno essere oggetto di definizione agevolata:

  • tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 che rientrano nell’ambito oggettivo della nuova pace fiscale (1° condizione da verificare);
  • inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento, sempre se rientranti nel perimetro oggettivo della nuova norma.

Sull’ultimo punto, rispetto a chi ha aderito alla rottamazione-quater, commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c’è da dire che la nuova sanatoria, in base alle disposizioni di cui ai commi 99 e 100, è ammessa solo laddove ci sia stata decadenza verificata alla data del 30 settembre 2025.

Tale indicazione vale anche per i soggetti c.d. riammessi alla rottamazione-quater in forza delle previsioni di cui all’art. 3-bis D.L. n. 202/2024.

Di conseguenza, chi alla data del 30 settembre 2025 era in regola con i pagamenti, anche se è decaduto in data successiva, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies per i debiti per i quali ha presentato istanza:

  • entro il 30 giugno 2023 per i contribuenti ordinari;
  • 30 settembre 2023 per i residenti dei territori alluvionati, ex art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2023;
  • 30 aprile 2025 per i c.d. riammessi, art. 3-bis D.L. n. 202/2024.

Così per fare un esempio, un soggetto riammesso che ha pagato la 2ª rata in ultima scadenza al 9 dicembre 2025, non potrà accedere alla rottamazione-quinquies. Potrà rateizzare il carico, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ma se per lo stesso aveva già richiesto una rateazione poi decaduta, dovrà verificare la data di attivazione della stessa dalla quale dipende la chance di nuova rateazione.

Riferimenti normativi:

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101

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