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Adempimenti

Compensi a forfetari: esonero CU a regime con un’eccezione

6 Febbraio 2026
Compensi a forfetari: esonero CU a regime con un’eccezione

L’art. 3 D.Lgs. n. 1/2024, introducendo il comma 6-septies nell’art. 4 D.P.R. n. 322/1998, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo di Certificazione Unica per i compensi corrisposti a titolari di partita IVA in regime forfetario (art. 1, comma 54-89, Legge n. 190/2014 e ss.mm.) o in regime di vantaggio, a partire dall’anno d’imposta 2024.

Tale modifica opera a regime per cui è operativa anche rispetto alla CU 2026, compensi corrisposti nel 2025.

Attenzione però, sarà necessario compilare e trasmettere la CU utilizzando il codice 24: “nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, della Legge n. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d’acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998”.

Dunque per i compensi erogati a tali soggetti anche se in regime forfetario sarà necessario compilare e trasmettere la CU oltre a completare gli altri adempimenti previsti dai commi 6-ter6-quater6-quinquies dell’art. 4 citato.

Ciò in linea con le indicazioni di cui alla risposta, Agenzia delle Entrate n. 132/2025.

È confermato altresì che i compensi erogati dai forfetari (situazione opposta a quella fin qui analizzata) dovranno trovare posto nel quadro RS del modello Redditi, senza obbligo di CU.

Si ricorda che da quest’anno le scadenze per la trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono differenziate in tre distinti appuntamenti.

Termine trasmissione

Tipologia reddituale

16 marzo 2026

  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
  • redditi diversi;
  • redditi per locazioni brevi

30 aprile 2026

  • Redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

2 novembre 2026

  • Redditi esenti;
  • Redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

La consegna della CU sintetica rimane confermata sempre al 16 marzo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.