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Adempimenti

FIR digitale: obbligo dal 13/02 ma non per tutti

13 Febbraio 2026
FIR digitale: obbligo dal 13/02 ma non per tutti

Con effetti dal 13 febbraio 2026, scatterà l’obbligo di adottare il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale.

Ciò in linea con le previsioni di cui al combinato disposto ex art. 7, comma 2 e art. 13, comma 1, lett. c) del D.M. n. 59/2023 e con le disposizioni del Testo unico dell’ambiente (art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006).

Detto ciò, l’obbligo in esame riguarderà i produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti da attività quali: trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, ecc., con più di 10 dipendenti.

Tipologia di soggetto

FIR Digitale

FIR cartaceo

Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti

Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Soggetti di cui al punto precedente con max 10 dipendenti

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi (salvo ricorrere su base volontaria al digitale)

Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività:

  • agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca (che non usufruiscono delle modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006);
  • di costruzione e demolizione, e di scavo;
  • commerciali;
  • di servizio;
  • sanitarie.

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi (salvo ricorrere su base volontaria al digitale)

I produttori di rifiuti pericolosi:

  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
  • non rientranti in organizzazione di ente o impresa,

in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi.

Come spiegato sul portale RENTRI, l’obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:

  • se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono gestire il FIR in formato digitale;
  • se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.

Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono comunque il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

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