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Forfetario: come regolarizzare le fatture erroneamente emessa con IVA esposta

16 Febbraio 2026
Forfetario: come regolarizzare le fatture erroneamente emessa con IVA esposta

L’erroneo addebito dell’IVA per il contribuente in regime forfetario (Legge n. 190/2014) non rappresenta manifestazione di applicare il regime ordinario. Si pone, tuttavia, il problema di correggere l’errore mediante nota di credito, preferibilmente entro il trimestre in cui è stata emessa la fattura errata.

In linea generale le fatture in argomento sono irregolari, perché:

  • il forfetario non può addebitare l’IVA a titolo di rivalsa;
  • il committente, in via di principio, non dovrebbe esercitare detrazione su un’IVA che non è dovuta (salva la disciplina generale sull’IVA addebitata per errore, che tende comunque a riconoscere il diritto di detrazione al cessionario in buona fede, ma resta l’irregolarità a monte).

Per regolarizzare il tutto, come detto, occorre procedere con nota di variazione ex art. 26, D.P.R. n. 633/1972:

  1. Emissione di una nota di variazione in diminuzione (nota di credito) ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, a storno della fattura irregolare:
    • si annulla integralmente il documento originario con IVA esposta;
    • si “libera” il committente dall’IVA erroneamente addebitata.
  2. Emissione di una nuova fattura corretta da forfetario, senza IVA, con indicazione:
    • “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 - regime forfetario - non soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto” (o formula equivalente);eventuali riferimenti alla fattura originaria stornata (numero e data).
  3. Restituzione al cliente dell’IVA incassata per errore, se è stata effettivamente incassata:
    • contabilmente, la nota di credito evidenzia lo storno dell’IVA;
    • sotto il profilo civilistico, si rimborsa il maggior importo richiesto.

In linea di principio, l’IVA esposta per errore e successivamente stornata tramite nota di credito non dovrebbe essere versata né indicata come IVA a debito nella dichiarazione (se la regolarizzazione avviene entro i termini di liquidazione/dichiarazione interessati).

Se, per errore, l’IVA è stata già:

  • indicata in un’eventuale comunicazione o modello IVA;
  • e/o versata all’Erario,

si apre un profilo di rimborso / compensazione dell’IVA non dovuta. La giurisprudenza UE e nazionale riconosce che l’IVA indebitamente applicata e versata può essere oggetto di rimborso, purché non vi sia arricchimento senza causa del soggetto passivo (cioè l’IVA deve essere restituita al cliente).

Se il contribuente ha inoltre detratto l’IVA sugli acquisti e fatto LIPE e versamento, invece, il regime di favore non può essere applicato (risposta n. 378/2021).