
L’erroneo addebito dell’IVA per il contribuente in regime forfetario (Legge n. 190/2014) non rappresenta manifestazione di applicare il regime ordinario. Si pone, tuttavia, il problema di correggere l’errore mediante nota di credito, preferibilmente entro il trimestre in cui è stata emessa la fattura errata.
In linea generale le fatture in argomento sono irregolari, perché:
Per regolarizzare il tutto, come detto, occorre procedere con nota di variazione ex art. 26, D.P.R. n. 633/1972:
In linea di principio, l’IVA esposta per errore e successivamente stornata tramite nota di credito non dovrebbe essere versata né indicata come IVA a debito nella dichiarazione (se la regolarizzazione avviene entro i termini di liquidazione/dichiarazione interessati).
Se, per errore, l’IVA è stata già:
si apre un profilo di rimborso / compensazione dell’IVA non dovuta. La giurisprudenza UE e nazionale riconosce che l’IVA indebitamente applicata e versata può essere oggetto di rimborso, purché non vi sia arricchimento senza causa del soggetto passivo (cioè l’IVA deve essere restituita al cliente).
Se il contribuente ha inoltre detratto l’IVA sugli acquisti e fatto LIPE e versamento, invece, il regime di favore non può essere applicato (risposta n. 378/2021).
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