News
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Regime forfetario e compensi erroneamente percepiti: irrilevanza ai fini della soglia degli 85.000 euro

9 Marzo 2026
Regime forfetario e compensi erroneamente percepiti: irrilevanza ai fini della soglia degli 85.000 euro

La risposta a istanza di interpello 6 marzo 2026, n. 68 segna un cambio di rotta importante dell’Agenzia sul regime forfetario: se il superamento del limite di 85.000 euro deriva esclusivamente da compensi non spettanti, successivamente restituiti, tali somme non rilevano né ai fini della soglia né della base imponibile e non determinano la fuoriuscita dal regime, con possibilità di recuperare l’imposta sostitutiva già versata.

Inquadramento normativo e di prassi - La disciplina del regime forfetario è contenuta nell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, come modificata dalle Leggi di Bilancio 2019, 2020 e 2023, che hanno ampliato la platea dei beneficiari e introdotto, tra l’altro, la nuova causa di decadenza immediata per superamento dei 100.000 euro. Il limite di 85.000 euro previsto dal comma 54, lettera a), va verificato per cassa, considerando in linea di principio tutti i ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta, come ribadito anche dai precedenti documenti di prassi e dalla circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.

La risposta n. 26/2026, ora rettificata, si collocava in questo solco “rigido”, sostenendo che nel computo della soglia e della base imponibile rientrano anche compensi poi restituiti, con conseguente cessazione del regime dall’anno successivo e possibilità di recuperare l’imposta solo tramite istanza di rimborso.

Il caso concreto esaminato - Il caso riguarda una medico di medicina generale in regime forfetario dal 2024, che per un errore amministrativo dell’ASP viene temporaneamente inquadrata come pediatra, percependo nel 2024 compensi più elevati di quelli spettanti. L’errore è rilevato e formalmente riconosciuto nel 2025; l’ASP quantifica le somme non dovute e il medico le restituisce integralmente nello stesso anno, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute sul cedolino. Nonostante ciò, la CU 2025 (redditi 2024) dell’ASP certifica l’intero ammontare lordo percepito nel 2024, senza considerare le somme indebitamente corrisposte e poi restituite, determinando:

  • superamento “formale” della soglia di 85.000 euro per il 2024;
  • conseguente, apparente, fuoriuscita dal forfetario nel 2025;
  • maggiore imposta sostitutiva versata in dichiarazione, rispetto al reddito effettivo.

Il contribuente chiede se possa: 

  • escludere dal computo dei compensi 2024 le somme non spettanti e restituite; 
  • mantenere il regime forfetario per il 2025, nonostante la CU non rettificata;
  • recuperare la maggiore imposta sostitutiva pagata a causa dell’errore.

Il nuovo orientamento dell’Agenzia - La risposta n. 68/2026 prende atto della peculiare situazione probatoria: esiste un errore amministrativo del sostituto (ASP) documentato, una riquantificazione formale delle competenze e la restituzione integrale delle somme non dovute. In questo contesto, l’Agenzia riconosce che, ai fini della soglia degli 85.000 euro, occorre valorizzare i soli compensi effettivamente spettanti, tenendo conto delle circostanze del caso e dei comportamenti posti in essere per rimuovere l’errore. Ne discende che:

  • i compensi percepiti nel 2024 per mero errore amministrativo dell’ASP, se integralmente restituiti nel 2025, non concorrono al raggiungimento del limite di 85.000 euro;
  • il superamento della soglia determinato esclusivamente da tali somme indebitamente percepite non comporta la fuoriuscita dal regime forfetario per il 2025 ex articolo 1, comma 71, della legge n. 190/2014.

L’effetto pratico è il mantenimento del regime agevolato, in aperta rettifica del precedente interpello n. 26/2026, con un evidente allineamento a un criterio di ragionevolezza e proporzionalità tra condotta del contribuente e conseguenze fiscali. 

Effetti sulla determinazione del reddito e sul rimborso dell’imposta - Sul piano del reddito imponibile, l’Agenzia chiarisce che le somme non spettanti e restituite non costituiscono “reddito imponibile” del forfetario, in quanto prive del presupposto della spettanza e neutralizzate dalla successiva restituzione.

Di conseguenza, qualora nel modello Redditi 2025 (periodo d’imposta 2024) il contribuente abbia indicato nel quadro LM anche tali somme, è possibile correggere l’imponibile e ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva indebitamente versata. Le modalità operative indicate sono due, alternative:

  • presentare una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, rideterminando i “componenti positivi” del quadro LM sulla base dei compensi effettivamente spettanti (al netto delle somme non dovute e restituite) e facendo emergere a credito la maggiore imposta sostitutiva versata;
  • presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente, nei termini di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, allegando la documentazione che prova l’errore e la restituzione.

Questa apertura consente al professionista non solo di salvaguardare il regime, ma anche di riallineare la propria posizione impositiva al reddito realmente conseguito, superando il limite interpretativo della precedente risposta n. 26/2026 che riconosceva unicamente la via dell’istanza di rimborso e non escludeva le somme dal computo della soglia.

Per i contribuenti in regime forfetario e per i loro consulenti, la risposta n. 68/2026 fa emergere alcuni punti operativi essenziali:

  • nei casi di compensi non spettanti, rileva in modo decisivo la ricostruzione documentale dell’errore (PEC, note dell’ente, ricalcoli delle competenze) e la prova della restituzione;
  • la CU non rettificata dal sostituto, se smentita da idonea documentazione, non è di per sé ostativa a una corretta determinazione del reddito e del rispetto della soglia di 85.000 euro;
  • nelle situazioni analoghe, prima di considerare “perso” il regime forfetario, è opportuno valutare se esistono i presupposti sostanziali per qualificare le somme eccedenti come compensi indebitamente percepiti e restituite.

Sul fronte del contenzioso potenziale, il nuovo orientamento può essere valorizzato nelle difese di chi sia stato escluso dal regime sulla base della precedente interpretazione, purché sia possibile dimostrare la natura indebita delle somme e la loro restituzione, integrale e tracciabile.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Regime forfetario